Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina della responsabilità per la cosa in custodia di cui all’art. 2051 del Codice civile è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada.
Pertanto, il danneggiato che invochi siffatta responsabilità contro il proprietario o il gestore della strada in merito a un danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, dovrà esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto.
Trattandosi di un’ipotesi si responsabilità oggettiva, il Comune, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dovrà provare il caso fortuito e, quindi, dimostrarel'assenza di colpa, per aver posto in essere ogni misura idonea a prevenire ed evitare l’evento e la condotta mantenuta.
Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, il conducente di un veicolo danneggiato a causa della presenza di un dosso non segnalato, potrà fondatamente richiedere al Comune il risarcimento del danno patito solo qualora abbia rispettato le norme del Codice della Strada e, in particolare, non abbia ecceduto i limiti velocità prescritti.
Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.
L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.
Il nostro ordinamento prevede un sistema di norme che regolano il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).
Con la separazione personale dei coniugi, gli effetti del matrimonio rimangono sospesi. Può essere consensuale (su accordo dei coniugi) o giudiziale (nel caso di mancato accordo e, dunque, instaurazione della causa da parte di uno dei coniugi). In ogni caso, dalla crisi coniugale deriva sempre la rottura di un equilibrio, particolarmente delicata in presenza di figli minori. Per questo, all’applicazione degli istituti giuridici di riferimento (rapporti economici tra i coniugi, affidamento e mantenimento di figli) affianco l’attento ascolto delle parti al fine di individuarne i bisogni e gli interessi.
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Elisa Fea
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