Nei giudizi in materia di famiglia, il giudice, a pena di nullità degli atti processuali, è tenuto a nominare un curatore speciale al minore nei seguenti casi: quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori o in cui uno di essi abbia domandato la decadenza dell'altro; in caso di adozione di provvedimenti di allontanamento del minore dalla famiglia d'origine o di affidamento endofamiliare; quando dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza da parte dei genitori; qualora ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
Inoltre, il giudice ha non il dovere ma la facoltà di nominare un curatore speciale al minore quando i genitori appaiano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
La nomina del curatore speciale può essere richiesta anche dal Pubblico Ministero, dai parenti prossimi del minore e da qualunque parte in causa che vi abbia interesse.
Il curatore speciale provvede ad ascoltare il minore, fornendogli tutte le informazioni che lo riguardano, e può essere revocato dal giudice su istanza dei genitori, del tutore o del Pubblico Ministero per gravi inadempienze o perché siano venuti i meno i presupposti per la sua nomina.
Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.
L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.
Il nostro ordinamento prevede un sistema di norme che regolano il momento in cui avremo cessato di vivere. Esistono tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di legittimari, titolari della quota legittima). Gli istituti previsti dal sistema normativo devono essere applicati in base alle peculiarità del caso concreto, anche avvalendosi dell'ausilio di figure professionale esterne qualificate (Geometri di comprovata esperienza e Notai).
Con la separazione personale dei coniugi, gli effetti del matrimonio rimangono sospesi. Può essere consensuale (su accordo dei coniugi) o giudiziale (nel caso di mancato accordo e, dunque, instaurazione della causa da parte di uno dei coniugi). In ogni caso, dalla crisi coniugale deriva sempre la rottura di un equilibrio, particolarmente delicata in presenza di figli minori. Per questo, all’applicazione degli istituti giuridici di riferimento (rapporti economici tra i coniugi, affidamento e mantenimento di figli) affianco l’attento ascolto delle parti al fine di individuarne i bisogni e gli interessi.
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Elisa Fea
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