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Amministratore di sostegno: equo indennizzo o compenso?

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB

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Amministratore di sostegno: equo indennizzo o compenso?

Amministratore di sostengo deve percepire un equo indennizzo o un compenso e come tale assoggettabile alle fiscalità di legge? Questo è il dilemma che affligge molti professionisti che fra le loro attività svolgono anche quella di amministratore di sostegno.

Per tale motivo spero di dare il mio contributo, esaminando un provvedimento che condivido in toto.

Il G.T. parte dal corretto assunto che l’Ufficio di amministratore di sostengo deve considerarsi gratuito; purtuttavia il G.T. può prevedere una equa indennità in favore dell’a.d.s. per l’attività svolta, non avente natura retributiva.

Infatti se avesse natura retributiva, allora andrebbe parametrato ai criteri di cui al D.M. 55/14, non potendo scendere sotto ai valori medi.

Il G.T. “letta l’istanza presentata in data 4.07.2019 dall’Avv. Giovanni Longo, tesa ad ottenere la liquidazione di un’indennità per l’attività svolta quale amministratore di sostegno di XXX, e l’autorizzazione al rimborso delle anticipazioni sostenute;

– considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411 e 379 c.c., l’ufficio di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito, salva la possibilità per il giudice tutelare di assegnare all’amministratore un’equa indennità commisurata alla “entità del patrimonio” e alle “difficoltà dell’amministrazione”;

– rilevato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (con ord. 24.11.1988, n. 1073, in materia di gratuità dell’ufficio di tutore), l’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato il tutore (o l’amministratore di sostegno) per l’attività di amministrazione del patrimonio dell’incapace, alla quale è obbligato per l’ufficio tutelare (o di a.d.s.) personalmente, senza possibilità di nominare sostituti;

– rilevato che, pertanto, nella individuazione del quantum da riconoscere all’amministratore di sostegno a titolo di equa indennità – soprattutto nei casi in cui l’incarico venga svolto da professionisti legali, commercialisti, tecnici, etc. – non possa aversi riguardo all’effettivo valore economico delle prestazioni (professionali) effettuate, poiché altrimenti si finirebbe per annettere natura retributiva alla ridetta indennità, così violando le norme che impongono la gratuità dell’ufficio;

– considerato, peraltro, che la gratuità dell’attività di amministratore di sostegno non osta al rimborso delle spese effettuate (e anticipate) dall’amministratore nell’interesse del beneficiario, salvo che per le spese evidentemente superflue, inutili o sproporzionate, che restano a carico dell’amministratore perché non necessitate dall’esigenza di una corretta amministrazione;

– considerato che, nel caso di specie possa essere riconosciuta all’istante un’equa indennità pari ad € ZZZ, in relazione: all’entità del patrimonio della beneficiaria (€ YYY oltre agli immobili descritti) e alle difficoltà dell’amministrazione

– rilevato che debba altresì riconoscersi in favore dell’istante un rimborso spese di € 27,00 (spese da considerarsi congrue, utili e non superflue);

P.Q.M.

Visti gli artt. 411 e 379 c.c.

LIQUIDA

in favore dell’Avv. Giovanni Longo, in qualità di amministratore di sostegno di XXX, la somma di € ZZZ, a titolo di equa indennità per l’attività svolta;

AUTORIZZA

il rimborso delle anticipazioni sostenute, ammontanti a complessivi €27,00 ;

AUTORIZZA

l’amministratore di sostegno a prelevare le somme come sopra liquidate (€ ZZZ + € 27,00), dal conto corrente/libretto di deposito intestato alla beneficiaria;

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pisa, 15 luglio 2019

Il Giudice Onorario in funzione di Giudice Tutelare

Quindi, poiché spesso l’incarico di amministratore di sostegno viene affidato a professionisti (specialmente avvocati), si pone sempre il problema del trattamento fiscale dell’indennizzo.

La questione riguarda, in particolare, l’assoggettamento o meno ad Iva di tali somme.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto disposto dalla Risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012, emessa dalla Direzione Centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, la somma ricevuta a titolo di equa indennità costituirebbe compenso per mansioni proprie di un professionista e, come tale, soggetta alla relativa tassazione (IRPEF, IVA e C.P.A).

Diversa, invece, è la posizione della giurisprudenza. Una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 218 del 4 luglio 2016, confermando la pronuncia della Commissione Provinciale di Trieste, ha infatti stabilito chiaramente che “l’indennità liquidata dal giudice tutelare non è inquadrabile in una forma di retribuzione ma in un semplice compenso finalizzato esclusivamente a compensare gli oneri e le spese difficilmente documentabili che sono sostenute dall’amministratore di sostegno.

Questo significa che tale somma non deve essere assoggettata ad iva nel caso di cui l’incarico sia svolto da un professionista.

Se si accettasse la tesi dell’Agenzia delle Entrate, si porrebbe invece una questione di disparità di trattamento tra «soggetto non titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario eventuale di “indennità compensativa”, intassabile) e soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (assegnatario di “indennità comunque retributiva”, tassabile agli effetti delle imposte dirette e indirette)».


Avv. Giovanni Longo - Avvocato civilista tributarista

Giovanni Longo è un avvocato, arbitro e mediatore professionista D.M. 28/10. Accoglie i propri assistiti presso il suo Studio di Pisa, dove si avvale della collaborazione multidisciplinare di altri professionisti in diritto per svolgere consulenze ed assistenza legale. Lo Studio Legale dell’avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la sua vitalità che permettono di instaurare una relazione con i clienti solida e sempre improntata alla fiducia ed al rispetto reciproco (come da omonimo sito internet studiolegalegiovannilongo).




Giovanni Longo

Esperienza


Diritto dello sport

L'avv. Giovanni Longo è Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Pisa della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio/ LND. E’ iscritto all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha carattere volontario ed opera sul territorio nazionale e internazionale.


Incapacità giuridica

L'avv. Giovanni Longo ha assunto decine di incarichi come a.d.s. e tutore, ampio conoscitore della materia. Disponibile ad assistere sia il beneficario sia i famigliari nella redazione del ricorso, che eventualmenrte a sostenere l'a.d.s. negli adempimenti successivi.


Investimenti

L'avv. Giovanni Longo, essendo legato al mondo consumeristico si è interessato assiduamente a problematiche legate al diritto bancario e dell'intermedizione finziaria, avendo seguito numerosi filoni e curato decine di cause legate ai crack Parmalati, Cirio Finpart, Argentina Vicenza, MPS, derivati, diamanti, Fondo Obelisco, Polizze Index, Buoni Fruttiferi Postali, eccetera.


Altre categorie:

Diritto tributario, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Diritto del turismo, Tutela degli anziani, Arbitrato, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Brevetti, Marchi, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Diritto bancario e finanziario, Multe e contravvenzioni, Cassazione, Matrimonio, Locazioni, Sfratto, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto immobiliare, Diritto ambientale, Risarcimento danni.


Referenze

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Insulti razzisti all’arbitro di colore.

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Insulti razzisti all’arbitro di colore. Gli insulti all’avversario di colore ormai sono diventati una triste abitudine degli stadi italiani, dalla Serie A alla terza categoria. Ma il razzismo purtroppo non conosce confini, nemmeno in ambito dilettantistico: come riporta il referto arbitrale, gli insulti di un isolato spettatore hanno avuto come obiettivo un giovane arbitro di colore, direttore di gara nella categoria “allievi” . A puntare i riflettori sull’episodio è stato il Giudice Sportivo della Delegazione di Pisa avv. Giovanni Longo della Lega Nazionale Dilettanti . “Risulta dal rapporto arbitrale che durante la partita della categoria allievi tra Cascina e Il Romito un tifoso abbia apostrofato il D.G. con una frase dal contenuto razzista”. Offesa peraltro sentita anche da un altro arbitro che avrebbe diretto la partita successiva. Per il principio della responsabilità oggettiva della società cui l’asserito sostenitore che ha proferito l’insulto razzista appartiene, il Giudice Sportivo, applicando i dettami del Codice di Giustizia Sportiva, ha inflitto la sanzione di € 500,00.

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Diritto Sportivo: evento Diritti…sugli Sci !.

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Diritto Sportivo: evento Diritti…sugli Sci ! Un weekend sulla neve tra formazione e divertimento in ambito di diritto sportivo, in una tre giorni che assegna 10 crediti formativi forensi per avvocati, ma aperta anche ad eventuali accompagnatori. Da un inquadramento generale a un focus sulle attività invernali tra sport e responsabilità civili e penali, nella sua parte formativa, passando per attività sciistiche, escursioni e intrattenimento. È questo il fulcro dell’evento formativo organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Aias) che si è tenuto all’Abetone (PT) dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020, in uno scenario in cui a dominare saranno le piste da sci, l’arte, la cultura e i panorami mozzafiato. All’Abetone inoltre sarà possibile visitare musei e mostre, in particolare quella dedicata a Zeno Colò nel centenario dalla sua nascita. L’evento è stato realizzato con la collaborazione di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e patrocinato dal Comune di Abetone Cutigliano, dalla Fisi – (Federazione Italiana Sport Invernali), dal Comitato Regionale Appennino Toscano e dal Comitato Regionale Toscana del Coni. Il convegno è stato reso possibile anche e soprattutto grazie all’impegno degli sponsor RDES-Rivista di Economia e Diritto dello Sport, FG dol gel, Mald’avventura e Gabriele Debetto Fotografo.

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Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo.

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Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo. Potrà essere esercitato soltanto per i CONTRATTI A DISTANZA E/O NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (Codice del Consumo Tit. III Capo. I, sez. II) Nel contratto a distanza i due soggetti non sono fisicamente presenti, ma il contratto può avvenire tramite internet, telefono, eccetera. Per tale motivo è prevista una tutela maggiore per il consumatore (diritto di recesso o c.d. “ripensamento”). La norma esclude da tale tipologia alcuni contratti, fra i quali: servizi finanziari, soggetti ad una regolamentazione specifica contratti conclusi tramite distributori automatici (immediata visibilità del bene) contratti con operatori telecomunicazioni, impiegando telefoni pubblici contratti relativi a costruzione o vendita o altri diritti reali beni immobili con esclusione delle locazioni contratti conclusi in occasione di vendite all’asta. Il diritto di recesso è applicabile soltanto per i contratti conclusi a distanza e solo dopo che è stata fornita dal venditore la documentazione, non si applica quindi se il cittadino acquista un bene, per esempio, in un negozio. Se il venditore non esegue la prestazione entro 30 gg dovrà informare il consumatore che potrà o recedere e riavere i soldi indietro o pattuire una diversa fornitura. Le norme sul diritto di recesso non si applicano per: contratti di generi alimentari, bevande contratti relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero per un periodo stabilito se il prezzo è soggetto a fluttuazione che il venditore non può controllare quando la fornitura è iniziata col consenso del consumatore beni su misura o personalizzati o che si possono deteriorare fornitura di giornali, periodici, riviste fornitura prodotti audiovisivi software sigillati ed aperti dal consumatore. NON E’ CONSENTITO IL DIRITTO DI RECESSO nei contratti last minute, e autonoleggio Easy Car Limited noleggio auto con servizio di prenotazione via internet. Il diritto di recesso o “ripensamento”, può essere esercitato senza specificare il motivo, e senza pagare nulla, purchè venga fatto per scritto ed esercitato entro 14 gg per i beni: dalla data del ricevimento per servizi: dalla data di conclusione del contratto Se venditore non ha ottemperato ai propri doveri informativi, i 14 gg. decorreranno da tale data. Gli effetti: Se il bene è già stato consegnato, il consumatore DEVE restituire il bene entro 10 gg. con spese a carico del consumatore; il venditore dovrà restituire le somme entro 14 gg. Sono nulle le clausole che limitano la restituzione dei denari in caso di recesso Se l’acquisto è sorretto da un finanziamento, esercitato il recesso decade anche questo (mutuo di scopo, contratto collegato)

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Lo studio

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Lungarno Bruno Buozzi 13
Pisa (PI)

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