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Caduta in R.S.A., casa di riposo o casa di cura: risarcimento danni.

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB

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Caduta in R.S.A., casa di riposo o casa di cura: risarcimento danni.

Caduta in una R.S.A.: non è raro il caso di un anziano ricoverato in una R.S.A. che cade procurandosi magari gravi danni.

Una caduta per una persona anziana può provocare lesioni anche molto gravi, come la frattura degli arti, dell’anca, traumi cranici e danni cerebrali che possono causare disabilità permanenti e addirittura il decesso della persona.

Spesso i familiari degli anziani chiedono se è possibile che le strutture sanitare, le case di riposo o di cura e le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) possano essere ritenute responsabili in caso di caduta accidentale del paziente anziano.

Risarcimento danni per caduta del paziente anziano e l’onere della prova

Le strutture sanitarie ed assistenziali sono responsabili della caduta accidentale del paziente e sono quindi tenute al risarcimento di tutti i danni patiti dal danneggiato e dai suoi familiari.

Per liberarsi da tale responsabilità la struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente.

Nella sentenza n.12033 del 2017, ad esempio, il Tribunale di Roma ha ritenuto responsabile una casa di cura per la caduta dal letto di un paziente che, a causa delle gravi lesioni riportate, decedeva poco dopo nel reparto di terapia intensiva.

Le condizioni della persona ricoverata erano precarie, non era autonomo ed il rischio di caduta era prevedibile, considerati i suoi problemi di equilibrio e deambulazione.

La casa di riposo è stata quindi ritenuta responsabile perché non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente, nonostante gli evidenti fattori di rischio (tanto da essere ritenuta necessaria l’adozione delle spondine per il letto).

Il giudice ha quindi disposto un risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima e un risarcimento del danno biologico , trasmissibile iure hereditatis agli eredi, per il danno da  I.T.T. patito dalla vittima nel periodo compreso tra il fatto illecito ed il decesso.

Infine è stato liquidato anche un risarcimento del danno subito dalla moglie e dai figli della vittima, per le spese sostenute e per il mancato futuro apporto economico conseguente il decesso del coniuge.

La responsabilità della struttura nei confronti del paziente è di natura contrattuale, di conseguenza, per ottenere un risarcimento spetta al danneggiato l’onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale e di un inadempimento, della casa di cura, di riposo, RSA od ospedale, idoneo a provocare il danno subito.

Mentre la struttura, per liberarsi da tale responsabilità, deve dimostrare che non c’è stato alcun inadempimento da parte sua (art. 1218 Codice civile) o da parte del personale sanitario (art.1228 c.c.) oppure che lo stesso si sia verificato per cause ad essa non imputabili.

Il rapporto invece che intercorre tra i parenti del paziente e la struttura sanitaria è di natura extracontrattuale ed in questo caso per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare anche il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno sofferto.

Per verificare il nesso di causalità tra l’inadempimento della struttura ed il danno patito dal paziente il giudice deve applicare il criterio del “più probabile che non”.

Dall’istruttoria era risultato che le sponde del letto, al momento del sinistro, non erano sollevate; quindi, o l’uomo era caduto a causa dell’assenza di tali strumenti di contenzione oppure si trovava fuori dal letto senza la necessaria assistenza, considerato l’evidente e riconosciuto forte rischio di caduta.

Ragion per cui il giudice ha confermato la piena responsabilità della struttura e ha disposto il risarcimento per malasanità per tutti i danni provocati dalla caduta.

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Avv. Giovanni Longo - Avvocato civilista tributarista

Giovanni Longo è un avvocato, arbitro e mediatore professionista D.M. 28/10. Accoglie i propri assistiti presso il suo Studio di Pisa, dove si avvale della collaborazione multidisciplinare di altri professionisti in diritto per svolgere consulenze ed assistenza legale. Lo Studio Legale dell’avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la sua vitalità che permettono di instaurare una relazione con i clienti solida e sempre improntata alla fiducia ed al rispetto reciproco (come da omonimo sito internet studiolegalegiovannilongo).




Giovanni Longo

Esperienza


Diritto dello sport

L'avv. Giovanni Longo è Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Pisa della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio/ LND. E’ iscritto all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha carattere volontario ed opera sul territorio nazionale e internazionale.


Incapacità giuridica

L'avv. Giovanni Longo ha assunto decine di incarichi come a.d.s. e tutore, ampio conoscitore della materia. Disponibile ad assistere sia il beneficario sia i famigliari nella redazione del ricorso, che eventualmenrte a sostenere l'a.d.s. negli adempimenti successivi.


Investimenti

L'avv. Giovanni Longo, essendo legato al mondo consumeristico si è interessato assiduamente a problematiche legate al diritto bancario e dell'intermedizione finziaria, avendo seguito numerosi filoni e curato decine di cause legate ai crack Parmalati, Cirio Finpart, Argentina Vicenza, MPS, derivati, diamanti, Fondo Obelisco, Polizze Index, Buoni Fruttiferi Postali, eccetera.


Altre categorie:

Diritto tributario, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Diritto del turismo, Tutela degli anziani, Arbitrato, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Brevetti, Marchi, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Diritto bancario e finanziario, Multe e contravvenzioni, Cassazione, Matrimonio, Locazioni, Sfratto, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto immobiliare, Diritto ambientale, Risarcimento danni.


Referenze

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Insulti razzisti all’arbitro di colore.

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Insulti razzisti all’arbitro di colore. Gli insulti all’avversario di colore ormai sono diventati una triste abitudine degli stadi italiani, dalla Serie A alla terza categoria. Ma il razzismo purtroppo non conosce confini, nemmeno in ambito dilettantistico: come riporta il referto arbitrale, gli insulti di un isolato spettatore hanno avuto come obiettivo un giovane arbitro di colore, direttore di gara nella categoria “allievi” . A puntare i riflettori sull’episodio è stato il Giudice Sportivo della Delegazione di Pisa avv. Giovanni Longo della Lega Nazionale Dilettanti . “Risulta dal rapporto arbitrale che durante la partita della categoria allievi tra Cascina e Il Romito un tifoso abbia apostrofato il D.G. con una frase dal contenuto razzista”. Offesa peraltro sentita anche da un altro arbitro che avrebbe diretto la partita successiva. Per il principio della responsabilità oggettiva della società cui l’asserito sostenitore che ha proferito l’insulto razzista appartiene, il Giudice Sportivo, applicando i dettami del Codice di Giustizia Sportiva, ha inflitto la sanzione di € 500,00.

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Diritto Sportivo: evento Diritti…sugli Sci !.

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Diritto Sportivo: evento Diritti…sugli Sci ! Un weekend sulla neve tra formazione e divertimento in ambito di diritto sportivo, in una tre giorni che assegna 10 crediti formativi forensi per avvocati, ma aperta anche ad eventuali accompagnatori. Da un inquadramento generale a un focus sulle attività invernali tra sport e responsabilità civili e penali, nella sua parte formativa, passando per attività sciistiche, escursioni e intrattenimento. È questo il fulcro dell’evento formativo organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Aias) che si è tenuto all’Abetone (PT) dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020, in uno scenario in cui a dominare saranno le piste da sci, l’arte, la cultura e i panorami mozzafiato. All’Abetone inoltre sarà possibile visitare musei e mostre, in particolare quella dedicata a Zeno Colò nel centenario dalla sua nascita. L’evento è stato realizzato con la collaborazione di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e patrocinato dal Comune di Abetone Cutigliano, dalla Fisi – (Federazione Italiana Sport Invernali), dal Comitato Regionale Appennino Toscano e dal Comitato Regionale Toscana del Coni. Il convegno è stato reso possibile anche e soprattutto grazie all’impegno degli sponsor RDES-Rivista di Economia e Diritto dello Sport, FG dol gel, Mald’avventura e Gabriele Debetto Fotografo.

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Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo.

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Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo. Potrà essere esercitato soltanto per i CONTRATTI A DISTANZA E/O NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (Codice del Consumo Tit. III Capo. I, sez. II) Nel contratto a distanza i due soggetti non sono fisicamente presenti, ma il contratto può avvenire tramite internet, telefono, eccetera. Per tale motivo è prevista una tutela maggiore per il consumatore (diritto di recesso o c.d. “ripensamento”). La norma esclude da tale tipologia alcuni contratti, fra i quali: servizi finanziari, soggetti ad una regolamentazione specifica contratti conclusi tramite distributori automatici (immediata visibilità del bene) contratti con operatori telecomunicazioni, impiegando telefoni pubblici contratti relativi a costruzione o vendita o altri diritti reali beni immobili con esclusione delle locazioni contratti conclusi in occasione di vendite all’asta. Il diritto di recesso è applicabile soltanto per i contratti conclusi a distanza e solo dopo che è stata fornita dal venditore la documentazione, non si applica quindi se il cittadino acquista un bene, per esempio, in un negozio. Se il venditore non esegue la prestazione entro 30 gg dovrà informare il consumatore che potrà o recedere e riavere i soldi indietro o pattuire una diversa fornitura. Le norme sul diritto di recesso non si applicano per: contratti di generi alimentari, bevande contratti relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero per un periodo stabilito se il prezzo è soggetto a fluttuazione che il venditore non può controllare quando la fornitura è iniziata col consenso del consumatore beni su misura o personalizzati o che si possono deteriorare fornitura di giornali, periodici, riviste fornitura prodotti audiovisivi software sigillati ed aperti dal consumatore. NON E’ CONSENTITO IL DIRITTO DI RECESSO nei contratti last minute, e autonoleggio Easy Car Limited noleggio auto con servizio di prenotazione via internet. Il diritto di recesso o “ripensamento”, può essere esercitato senza specificare il motivo, e senza pagare nulla, purchè venga fatto per scritto ed esercitato entro 14 gg per i beni: dalla data del ricevimento per servizi: dalla data di conclusione del contratto Se venditore non ha ottemperato ai propri doveri informativi, i 14 gg. decorreranno da tale data. Gli effetti: Se il bene è già stato consegnato, il consumatore DEVE restituire il bene entro 10 gg. con spese a carico del consumatore; il venditore dovrà restituire le somme entro 14 gg. Sono nulle le clausole che limitano la restituzione dei denari in caso di recesso Se l’acquisto è sorretto da un finanziamento, esercitato il recesso decade anche questo (mutuo di scopo, contratto collegato)

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Lo studio

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Lungarno Bruno Buozzi 13
Pisa (PI)

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