Avvocato Giovanni Longo a Pisa

Giovanni Longo

Avvocato civilista tributarista

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Diritti del consumatore: garanzia legale e rimedi

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

 

Diritti dei consumatore.

Il diritto di garanzia legale regola (negli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo) le pretese che l’acquirente può vantare nei confronti del venditore in seguito alla consegna di un prodotto difettoso o dalle caratteristiche non conformi a quanto previsto nel contratto.

Si tratta di disposizioni di legge – irrinunciabili – che trovano applicazione unicamente ai cosiddetti contratti di consumo, stipulati tra consumatori e operatori professionali e aventi ad oggetto la compravendita di beni di consumo. A questa tipologia vengono equiparati anche i contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque attinenti alla fornitura di beni di consumo che vengono prodotti (cioè tutte le cose mobili ad eccezione di quelle oggetto di vendita forzata o venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; acqua e gas, se non in contenitori che permettano di conoscerne il volume o la quantità; energia elettrica).

Il venditore è quindi tenuto a consegnare all’acquirente solo i prodotti che corrispondono alle caratteristiche previste dal contratto di compravendita. In tal caso si parla di conformità contrattuale. Determinati requisiti dei prodotti sono indice della loro conformità contrattuale: idoneità all’uso normalmente previsto per beni dello stesso tipo; rispondenza del prodotto alle caratteristiche riportate nella descrizione del venditore, o a quelle del prodotto già consegnato in prova o sotto forma di campione al consumatore; effettiva presenza di qualità o prestazioni propri di prodotti dello stesso tipo e che il consumatore si attende verosimilmente sulla scorta della normale esperienza o sulla base delle espressioni riportate nella pubblicità o nell’etichettatura da parte del venditore o del produttore; idoneità ad un particolare uso desiderato dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato.

Il diritto di garanzia non viene riconosciuto nel caso di vizi ben noti al consumatore nel momento dell’acquisto o comunque così evidenti da non poter essere occultati.

 

 

L’art. 128 Codice del Consumo, prevede:

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
  2. Ai fini del presente capo si intende per:
  3. a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata;

3) l’energia elettrica;

  1. b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
  2. c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
  3. d) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
  4. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

Molto importante è la conoscenza del successivo art. 130, il quale disciplina i diritti del consumatore:

  1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
  2. In caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  3. Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlosenza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
  4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
  5. a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita’;
  6. b) dell’entita’ del difetto di conformita’;
  7. c) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  8. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo ternine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  9. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
  10. Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
  11. a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  12. b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
  13. c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  14. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
  15. Dopo la denuncia del difetto di conformita’, il venditore puo’ offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
  16. a) qualora il consumatore abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
  17. b) qualora il consumatore non abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  18. Un difetto di conformita’ di lieve entita’ per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.


Avv. Giovanni Longo - Avvocato civilista tributarista

Giovanni Longo è un avvocato, arbitro e mediatore professionista D.M. 28/10. Accoglie i propri assistiti presso il suo Studio di Pisa, dove si avvale della collaborazione multidisciplinare di altri professionisti in diritto per svolgere consulenze ed assistenza legale. Lo Studio Legale dell’avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la sua vitalità che permettono di instaurare una relazione con i clienti solida e sempre improntata alla fiducia ed al rispetto reciproco (come da omonimo sito internet studiolegalegiovannilongo).




Giovanni Longo

Esperienza


Diritto dello sport

L'avv. Giovanni Longo è Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Pisa della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio/ LND. E’ iscritto all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha carattere volontario ed opera sul territorio nazionale e internazionale.


Incapacità giuridica

L'avv. Giovanni Longo ha assunto decine di incarichi come a.d.s. e tutore, ampio conoscitore della materia. Disponibile ad assistere sia il beneficario sia i famigliari nella redazione del ricorso, che eventualmenrte a sostenere l'a.d.s. negli adempimenti successivi.


Investimenti

L'avv. Giovanni Longo, essendo legato al mondo consumeristico si è interessato assiduamente a problematiche legate al diritto bancario e dell'intermedizione finziaria, avendo seguito numerosi filoni e curato decine di cause legate ai crack Parmalati, Cirio Finpart, Argentina Vicenza, MPS, derivati, diamanti, Fondo Obelisco, Polizze Index, Buoni Fruttiferi Postali, eccetera.


Altre categorie:

Diritto tributario, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Diritto del turismo, Tutela degli anziani, Arbitrato, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Brevetti, Marchi, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Diritto bancario e finanziario, Multe e contravvenzioni, Cassazione, Matrimonio, Locazioni, Sfratto, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto immobiliare, Diritto ambientale, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Insulti razzisti all’arbitro di colore.

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Insulti razzisti all’arbitro di colore. Gli insulti all’avversario di colore ormai sono diventati una triste abitudine degli stadi italiani, dalla Serie A alla terza categoria. Ma il razzismo purtroppo non conosce confini, nemmeno in ambito dilettantistico: come riporta il referto arbitrale, gli insulti di un isolato spettatore hanno avuto come obiettivo un giovane arbitro di colore, direttore di gara nella categoria “allievi” . A puntare i riflettori sull’episodio è stato il Giudice Sportivo della Delegazione di Pisa avv. Giovanni Longo della Lega Nazionale Dilettanti . “Risulta dal rapporto arbitrale che durante la partita della categoria allievi tra Cascina e Il Romito un tifoso abbia apostrofato il D.G. con una frase dal contenuto razzista”. Offesa peraltro sentita anche da un altro arbitro che avrebbe diretto la partita successiva. Per il principio della responsabilità oggettiva della società cui l’asserito sostenitore che ha proferito l’insulto razzista appartiene, il Giudice Sportivo, applicando i dettami del Codice di Giustizia Sportiva, ha inflitto la sanzione di € 500,00.

Pubblicazione legale

Diritto Sportivo: evento Diritti…sugli Sci !.

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Diritto Sportivo: evento Diritti…sugli Sci ! Un weekend sulla neve tra formazione e divertimento in ambito di diritto sportivo, in una tre giorni che assegna 10 crediti formativi forensi per avvocati, ma aperta anche ad eventuali accompagnatori. Da un inquadramento generale a un focus sulle attività invernali tra sport e responsabilità civili e penali, nella sua parte formativa, passando per attività sciistiche, escursioni e intrattenimento. È questo il fulcro dell’evento formativo organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Aias) che si è tenuto all’Abetone (PT) dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020, in uno scenario in cui a dominare saranno le piste da sci, l’arte, la cultura e i panorami mozzafiato. All’Abetone inoltre sarà possibile visitare musei e mostre, in particolare quella dedicata a Zeno Colò nel centenario dalla sua nascita. L’evento è stato realizzato con la collaborazione di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e patrocinato dal Comune di Abetone Cutigliano, dalla Fisi – (Federazione Italiana Sport Invernali), dal Comitato Regionale Appennino Toscano e dal Comitato Regionale Toscana del Coni. Il convegno è stato reso possibile anche e soprattutto grazie all’impegno degli sponsor RDES-Rivista di Economia e Diritto dello Sport, FG dol gel, Mald’avventura e Gabriele Debetto Fotografo.

Pubblicazione legale

Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo.

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Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo. Potrà essere esercitato soltanto per i CONTRATTI A DISTANZA E/O NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (Codice del Consumo Tit. III Capo. I, sez. II) Nel contratto a distanza i due soggetti non sono fisicamente presenti, ma il contratto può avvenire tramite internet, telefono, eccetera. Per tale motivo è prevista una tutela maggiore per il consumatore (diritto di recesso o c.d. “ripensamento”). La norma esclude da tale tipologia alcuni contratti, fra i quali: servizi finanziari, soggetti ad una regolamentazione specifica contratti conclusi tramite distributori automatici (immediata visibilità del bene) contratti con operatori telecomunicazioni, impiegando telefoni pubblici contratti relativi a costruzione o vendita o altri diritti reali beni immobili con esclusione delle locazioni contratti conclusi in occasione di vendite all’asta. Il diritto di recesso è applicabile soltanto per i contratti conclusi a distanza e solo dopo che è stata fornita dal venditore la documentazione, non si applica quindi se il cittadino acquista un bene, per esempio, in un negozio. Se il venditore non esegue la prestazione entro 30 gg dovrà informare il consumatore che potrà o recedere e riavere i soldi indietro o pattuire una diversa fornitura. Le norme sul diritto di recesso non si applicano per: contratti di generi alimentari, bevande contratti relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero per un periodo stabilito se il prezzo è soggetto a fluttuazione che il venditore non può controllare quando la fornitura è iniziata col consenso del consumatore beni su misura o personalizzati o che si possono deteriorare fornitura di giornali, periodici, riviste fornitura prodotti audiovisivi software sigillati ed aperti dal consumatore. NON E’ CONSENTITO IL DIRITTO DI RECESSO nei contratti last minute, e autonoleggio Easy Car Limited noleggio auto con servizio di prenotazione via internet. Il diritto di recesso o “ripensamento”, può essere esercitato senza specificare il motivo, e senza pagare nulla, purchè venga fatto per scritto ed esercitato entro 14 gg per i beni: dalla data del ricevimento per servizi: dalla data di conclusione del contratto Se venditore non ha ottemperato ai propri doveri informativi, i 14 gg. decorreranno da tale data. Gli effetti: Se il bene è già stato consegnato, il consumatore DEVE restituire il bene entro 10 gg. con spese a carico del consumatore; il venditore dovrà restituire le somme entro 14 gg. Sono nulle le clausole che limitano la restituzione dei denari in caso di recesso Se l’acquisto è sorretto da un finanziamento, esercitato il recesso decade anche questo (mutuo di scopo, contratto collegato)

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Lo studio

Giovanni Longo
Lungarno Bruno Buozzi 13
Pisa (PI)

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