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Brevetto e royalties: all’inventore spetta il 50% dei proventi.

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Brevetto e royalties: all’inventore spetta il 50% dei proventi.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 93 del 2019 che ha posto fine ad una lunga diatriba sorta fra il C.N.R. ed il suo dipendente/inventore.

A seguito di una invenzione oggetto di brevetto, ed alla vendita della licenza ad un terzo, il datore di lavoro ha inteso riconoscere all’inventore la minor somma del 20%, anziché quella del 50% a titolo di equo premio di quanto ricavato dalla vendita del brevetto stesso.

Solo successivamente all’invenzione, il C.N.R. in data 30.11.2013 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 281 il provvedimento del C.N.R. del 14.11.13, n. 122 “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca del C.N.R.”, il quale entrando in vigore “il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” (art. 29, comma 3) ha previsto all’art. 27 un compenso all’inventore pari al 50% del ricavato della vendita del brevetto, ma parimenti non ha inteso corrispondere neppure per gli anni successivi all’entrata in vigore del Regolamento il 50%.

L’inventore ha pertanto richiesto la condanna del datore a pagare la differenza fra quanto versato (20%) e quanto a lui spettante (50%).

L’inventore ha sostenuto che l’emanazione di tale Regolamento è servito per ridurre il percentile dal 70% previsto dalla norma al 50%; a far data dall’entrata in vigore del C.P.I. (anno 2001) infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 C.P.I., all’inventore spetterebbe un premio pari al 70% (la norma parla di 30% per Università e Pubbliche Amministrazioni in mancanza di adeguamento entro il limite del 50%) a meno che l’Ente non provveda a ridurre detto percentile, entro il limite del 50% con proprio provvedimento; orbene il provvedimento adottato dal C.N.R. è del 01.12.2013 con la conseguenza che sino a detto momento il percentile previsto per Legge sarebbe stato pari al 70% e dopo tale data pari al 50%.

Il Tribunale ha emesso la sentenza n. 93/2019, dando ragione all’inventore, statuendo: “Nel merito, si osserva che a mente dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. lgs. 30/2005), “ …quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore…” (comma 1) e soprattutto che “In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione…” (comma 3). Di ciò è perfettamente consapevole il CNR che infatti con il provvedimento del 14.11.2013, n. 122 si è adeguato al riconoscimento della più favorevole percentuale del 50%, benché la difesa dell’opponente ritenga comunque di poter delimitare nel tempo il riconoscimento della maggiore percentuale del 50%, rispetto a quella del 20% sono ad allora riconosciuta, con l’argomento che “il regolamento utilizzando la invero non perspicua espressione “procedure in corso” – di cui all’art. 29 delle disposizioni finali di cui al regolamento . non ha certamente inteso assoggettare alla “nuova Regola” il trattamento del premio per periodi di utilizzazione già decorsi, semplicemente ha inteso evitare la altrimenti possibile (e legittima ove non vi fosse stata la previsione dell’art. 29) conclusione che l’aumento del premio al 50% trovasse applicazione solo per le invenzioni successive alla entrata in vigore del Regolamento stesso (a fine 2013) valorizzate e gestite secondo le nuove previsioni, e non anche alle invenzioni precedenti, già valorizzate secondo il regime precedente in corso di sfruttamento”. Detto argomento non è condivisibile, a fronte della norma di legge (ovviamente sopra-ordinata rispetto al provvedimento del CNR, non autorizzato a derogare, sul punto, alla legge) secondo cui “In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione…”. Norma che risale ad epoca precedente l’utilizzazione economica del brevetto e dunque applicabile nella fattispecie. Ne deriva che, atteso l’assorbimento delle minori somma che il CNR ritiene non dovute (in ragione della asserita diversa periodicità di maturazione del diritto) in quella di gran lunga maggiori che al ricorrente spetterebbero a mente della citata norma di legge, l’argomento difensivo del CNR è infondato anche sotto tale aspetto”.

Trib. Pisa sent. 93 2019


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Notifica nulla con poste private: Cassazione civile sentenza n. 299/2020.

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Notifica nulla e non inesistente se effettuata da poste private: note alla sentenza n. 299/2020 Cassazione civile Sezioni Unite. Per la Cassazione civile (sentenza n. 299/2020) l’operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna. La notifica è nulla e non inesistente se effettuata a mezzo del servizio postale privato. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame, ha stabilito che in questo caso la notifica è nulla, ed ha espresso i seguenti principi di diritto: “ In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017″. “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo “. “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.” Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 10 gennaio 2020, n. 299. “ In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione dell’atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo del periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. 124 del 2007 ”. L’operatore privato che proceda alla notifica dell’atto giudiziario e che non sia munito della dovuta licenza non può di fatto conferire certezza legale alla data di consegna in cui la stessa avviene: “[…] occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e quindi a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. Un. 13452 e 13453/2017) ”. cassazione-civile-sentenza-299-2020

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Agenzia Entrate Riscossione e avvocati libero foro: ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020

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Agenzia Entrate Riscossione e avvocati libero foro: ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020. La Cassazione conferma l’orientamento che ADER non può avvalersi degli avvocati del libero foro. L’Agenzia Delle Entrate Riscossione aveva trionfalmente comunicato la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 30008 del 19 novembre 2019. Ma subito dopo la Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020, cercando di fare chiarezza. Ad una attenta lettura, la richiamata sentenza ha affermato i seguenti principi: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale: – dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; « quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità ». Precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l’attività di Riscossione», al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle «liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria», e che nella specie non vengono in rilievo «questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici», né è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER. La Suprema Corte, è tornata sull’argomento con la sentenza n. 2298 del 31 gennaio 2020 , “riaprendoo” la questione relativa alla costituzione del Riscossore con Avvocato del Libero Foro. Alla luce dell’ultima pronuncia, quindi, e dopo la Cassazione Sezioni Unite n. 30008 del 19 novembre 2019, è ancora illegittima la costituzione dell’Ex-Equitalia se la convenzione tra Avvocatura e Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede la difesa con l’Avvocatura e non vi sono un chiaro impedimento dell’Avvocatura. In buona sostanza la Cass. n. 2298/2020 ha precisato: “ Orbene, precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l’attività di Riscossione>>, al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle <<liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria>>, e che nella specie non vengono in rilievo <<questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici>>, né è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER ”. Cass.-n.-2298-del-31-gennaio-2020

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Notifica inesistente se effettuata da poste private.

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Notifica inesistente se effettuata da poste private (Nexive o TNT). Notifica effettuata a mezzo di vettore di posta privata (Nexive o TNT). Ciò posto ricorre nel caso in esame una fattispecie di inesistenza del procedimento notificatorio: all’uomo va in primis rilevato che la resistente non ha allegato, ed ancora meno provato, di essersi affidata per la notifica a Poste Italiane, quale incaricato della spedizione , e che questa si è poi avvalsa sotto la sua responsabilità del servizio postale privato, ma piuttosto di aver provveduto alla spedizione in proprio quale incaricato dell’Agente di Riscossione, così come del resto risulta in atti. Intende, dunque, la Commissione dare seguito all’orientamento già espresso in fattispecie analoga (cfr. Comm. Trib. prov.le Pisa sez. 3 8 novembre 2016, n. 478), infatti, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità (per tutte vedasi Cass., sez. Trib. 6.6.2012, n. 9111) ha a più riprese affermato il principio per cui: “ la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del sevizio ”, tale eccezione alla regola non ricorre nella fattispecie in esame, ove, come già sottolineato, l’agente della riscossione non ha in alcun modo provato di aver richiesto l’invio della a/r per il cad a Poste Italiane, avendo, per contro, versato in atti un elenco della distinta delle raccomandate ar inviate tramite Nexive, e poi, TNT, e relative cartoline, niente allegando circa il rapporto con il fornitore del servizio universale. Ciò posto, è da ribadire che SS.UU. della Suprema Corte (sent. n. 13453 e 13452/17) hanno rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane Spa , quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/82 e, pertanto, la esclusiva va riferita ad ogni invio a mezzo posta che è utile a perfezionare il procedimento notificatorio; pur avendo la Corte regolatrice (Cass. sez. IV n. 23887/17) precisato l’abolizione di detta esclusiva a mente dell’art. 1, comma 57 lett. b) della L. n. 124/17 opera solo, ed a certe condizioni, a decorrere dal 10.9.2017; ciò a fronte di procedimenti notificatori il cui ultimo(quello relativo alla intimazione di pagamento) risale al gennaio 2017.n. 890/32 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr. Cass. n. 19467/16 e precedenti ivi richiamati). La notifica delle cartelle impugnate e, poi, della intimazione di pagamento va, dunque, dichiarata inesistente (Cass. n. 20306/17, n. 13956/17, n,2262/13). Il Giudice di legittimità ha, quindi, costantemente affermato che tra gli atti ex lege n. 890/92 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr. Cass. n. 19467/16 e precedenti richiamati). La notifica delle cartelle impugnate e, poi, della intimazione di pagamento va, dunque, dichiarata inesistente (Cass. n. 20306/17, n. 13956/17, n. 2262/13). sentenza Comm. Trib.Prov.le Pisa. Avv. Giovanni Longo

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