Avvocato Giovanni Longo a Pisa

Giovanni Longo

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Diritti del consumatore: garanzia legale e rimedi

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

 

Diritti dei consumatore.

Il diritto di garanzia legale regola (negli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo) le pretese che l’acquirente può vantare nei confronti del venditore in seguito alla consegna di un prodotto difettoso o dalle caratteristiche non conformi a quanto previsto nel contratto.

Si tratta di disposizioni di legge – irrinunciabili – che trovano applicazione unicamente ai cosiddetti contratti di consumo, stipulati tra consumatori e operatori professionali e aventi ad oggetto la compravendita di beni di consumo. A questa tipologia vengono equiparati anche i contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque attinenti alla fornitura di beni di consumo che vengono prodotti (cioè tutte le cose mobili ad eccezione di quelle oggetto di vendita forzata o venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; acqua e gas, se non in contenitori che permettano di conoscerne il volume o la quantità; energia elettrica).

Il venditore è quindi tenuto a consegnare all’acquirente solo i prodotti che corrispondono alle caratteristiche previste dal contratto di compravendita. In tal caso si parla di conformità contrattuale. Determinati requisiti dei prodotti sono indice della loro conformità contrattuale: idoneità all’uso normalmente previsto per beni dello stesso tipo; rispondenza del prodotto alle caratteristiche riportate nella descrizione del venditore, o a quelle del prodotto già consegnato in prova o sotto forma di campione al consumatore; effettiva presenza di qualità o prestazioni propri di prodotti dello stesso tipo e che il consumatore si attende verosimilmente sulla scorta della normale esperienza o sulla base delle espressioni riportate nella pubblicità o nell’etichettatura da parte del venditore o del produttore; idoneità ad un particolare uso desiderato dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato.

Il diritto di garanzia non viene riconosciuto nel caso di vizi ben noti al consumatore nel momento dell’acquisto o comunque così evidenti da non poter essere occultati.

 

 

L’art. 128 Codice del Consumo, prevede:

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
  2. Ai fini del presente capo si intende per:
  3. a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’ determinata;

3) l’energia elettrica;

  1. b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’ imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
  2. c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
  3. d) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
  4. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

Molto importante è la conoscenza del successivo art. 130, il quale disciplina i diritti del consumatore:

  1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
  2. In caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  3. Il consumatore puo’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlosenza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
  4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
  5. a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita’;
  6. b) dell’entita’ del difetto di conformita’;
  7. c) dell’eventualita’ che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  8. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo ternine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  9. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
  10. Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
  11. a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  12. b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
  13. c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  14. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
  15. Dopo la denuncia del difetto di conformita’, il venditore puo’ offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
  16. a) qualora il consumatore abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
  17. b) qualora il consumatore non abbia gia’ richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  18. Un difetto di conformita’ di lieve entita’ per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.


Avv. Giovanni Longo - Avvocato civilista tributarista

Giovanni Longo è un avvocato, arbitro e mediatore professionista D.M. 28/10. Accoglie i propri assistiti presso il suo Studio di Pisa, dove si avvale della collaborazione multidisciplinare di altri professionisti in diritto per svolgere consulenze ed assistenza legale. Lo Studio Legale dell’avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la sua vitalità che permettono di instaurare una relazione con i clienti solida e sempre improntata alla fiducia ed al rispetto reciproco (come da omonimo sito internet studiolegalegiovannilongo).




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Esperienza


Diritto tributario

L'avv. Giovanni Longo si occupa di contenzioso fiscale e tributario (cartelle, ordinanze, ecc), sia avanti le commissioni tributarie provinciali che regionali. Se del caso, verrà affiancato da commercialisti competenti e preaprati. Assiste i propri clienti nella gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria, sia relativamente alle imposte dirette che all’IVA, all’imposta di registro ed alle imposte ipocatastali. Attraverso un’assistenza fiscale personalizzata, lo studio legale affianca la propria clientela con particolare attenzione all’aspetto societario e fiscale.


Incapacità giuridica

L'avv. Giovanni Longo ha assunto decine di incarichi come a.d.s. e tutore, ampio conoscitore della materia. Disponibile ad assistere sia il beneficario sia i famigliari nella redazione del ricorso, che eventualmenrte a sostenere l'a.d.s. negli adempimenti successivi.


Investimenti

L'avv. Giovanni Longo, essendo legato al mondo consumeristico si è interessato assiduamente a problematiche legate al diritto bancario e dell'intermedizione finziaria, avendo seguito numerosi filoni e curato decine di cause legate ai crack Parmalati, Cirio Finpart, Argentina Vicenza, MPS, derivati, diamanti, Fondo Obelisco, Polizze Index, Buoni Fruttiferi Postali, eccetera.


Altre categorie:

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Referenze

Pubblicazione legale

Notifica nulla con poste private: Cassazione civile sentenza n. 299/2020.

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Notifica nulla e non inesistente se effettuata da poste private: note alla sentenza n. 299/2020 Cassazione civile Sezioni Unite. Per la Cassazione civile (sentenza n. 299/2020) l’operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna. La notifica è nulla e non inesistente se effettuata a mezzo del servizio postale privato. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame, ha stabilito che in questo caso la notifica è nulla, ed ha espresso i seguenti principi di diritto: “ In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017″. “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo “. “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.” Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 10 gennaio 2020, n. 299. “ In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare gli atti giudiziari a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione dell’atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo del periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. 124 del 2007 ”. L’operatore privato che proceda alla notifica dell’atto giudiziario e che non sia munito della dovuta licenza non può di fatto conferire certezza legale alla data di consegna in cui la stessa avviene: “[…] occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e quindi a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. Un. 13452 e 13453/2017) ”. cassazione-civile-sentenza-299-2020

Pubblicazione legale

Agenzia Entrate Riscossione e avvocati libero foro: ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020

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Agenzia Entrate Riscossione e avvocati libero foro: ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020. La Cassazione conferma l’orientamento che ADER non può avvalersi degli avvocati del libero foro. L’Agenzia Delle Entrate Riscossione aveva trionfalmente comunicato la possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 30008 del 19 novembre 2019. Ma subito dopo la Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 2298 del 31 gennaio 2020, cercando di fare chiarezza. Ad una attenta lettura, la richiamata sentenza ha affermato i seguenti principi: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale: – dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; « quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità ». Precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l’attività di Riscossione», al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle «liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria», e che nella specie non vengono in rilievo «questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici», né è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER. La Suprema Corte, è tornata sull’argomento con la sentenza n. 2298 del 31 gennaio 2020 , “riaprendoo” la questione relativa alla costituzione del Riscossore con Avvocato del Libero Foro. Alla luce dell’ultima pronuncia, quindi, e dopo la Cassazione Sezioni Unite n. 30008 del 19 novembre 2019, è ancora illegittima la costituzione dell’Ex-Equitalia se la convenzione tra Avvocatura e Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede la difesa con l’Avvocatura e non vi sono un chiaro impedimento dell’Avvocatura. In buona sostanza la Cass. n. 2298/2020 ha precisato: “ Orbene, precisato che il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l’attività di Riscossione>>, al punto 3.4.1, che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nelle <<liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria>>, e che nella specie non vengono in rilievo <<questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici>>, né è stato dedotto e provato che l’Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’ADER ”. Cass.-n.-2298-del-31-gennaio-2020

Pubblicazione legale

Notifica inesistente se effettuata da poste private.

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Notifica inesistente se effettuata da poste private (Nexive o TNT). Notifica effettuata a mezzo di vettore di posta privata (Nexive o TNT). Ciò posto ricorre nel caso in esame una fattispecie di inesistenza del procedimento notificatorio: all’uomo va in primis rilevato che la resistente non ha allegato, ed ancora meno provato, di essersi affidata per la notifica a Poste Italiane, quale incaricato della spedizione , e che questa si è poi avvalsa sotto la sua responsabilità del servizio postale privato, ma piuttosto di aver provveduto alla spedizione in proprio quale incaricato dell’Agente di Riscossione, così come del resto risulta in atti. Intende, dunque, la Commissione dare seguito all’orientamento già espresso in fattispecie analoga (cfr. Comm. Trib. prov.le Pisa sez. 3 8 novembre 2016, n. 478), infatti, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità (per tutte vedasi Cass., sez. Trib. 6.6.2012, n. 9111) ha a più riprese affermato il principio per cui: “ la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del sevizio ”, tale eccezione alla regola non ricorre nella fattispecie in esame, ove, come già sottolineato, l’agente della riscossione non ha in alcun modo provato di aver richiesto l’invio della a/r per il cad a Poste Italiane, avendo, per contro, versato in atti un elenco della distinta delle raccomandate ar inviate tramite Nexive, e poi, TNT, e relative cartoline, niente allegando circa il rapporto con il fornitore del servizio universale. Ciò posto, è da ribadire che SS.UU. della Suprema Corte (sent. n. 13453 e 13452/17) hanno rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane Spa , quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/82 e, pertanto, la esclusiva va riferita ad ogni invio a mezzo posta che è utile a perfezionare il procedimento notificatorio; pur avendo la Corte regolatrice (Cass. sez. IV n. 23887/17) precisato l’abolizione di detta esclusiva a mente dell’art. 1, comma 57 lett. b) della L. n. 124/17 opera solo, ed a certe condizioni, a decorrere dal 10.9.2017; ciò a fronte di procedimenti notificatori il cui ultimo(quello relativo alla intimazione di pagamento) risale al gennaio 2017.n. 890/32 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr. Cass. n. 19467/16 e precedenti ivi richiamati). La notifica delle cartelle impugnate e, poi, della intimazione di pagamento va, dunque, dichiarata inesistente (Cass. n. 20306/17, n. 13956/17, n,2262/13). Il Giudice di legittimità ha, quindi, costantemente affermato che tra gli atti ex lege n. 890/92 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr. Cass. n. 19467/16 e precedenti richiamati). La notifica delle cartelle impugnate e, poi, della intimazione di pagamento va, dunque, dichiarata inesistente (Cass. n. 20306/17, n. 13956/17, n. 2262/13). sentenza Comm. Trib.Prov.le Pisa. Avv. Giovanni Longo

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