Pubblicazione legale
Via libera della Cassazione alla cedolare secca se il conduttore è una persona giuridica.
Pubblicato su IUSTLAB
Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024 ,
la Suprema Corte ha stabilito che il regime sostitutivo di tassazione
dei canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo
(c.d. cedolare
secca )
resta applicabile
anche quando l’inquilino sia una società o un’impresa ,
non essendo tale facoltà impedita dall’art. 3, comma 6 n.23 del 2011 (decreto legislativo di coordinamento della materia fiscale regionale). La
decisione allarga significativamente la platea di beneficiari
dell'agevolazione e si pone in netto contrasto con l'indirizzo sinora
adottato dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha sempre sostenuto
l'inapplicabilità tout court della cedolare
secca alle locazioni di
unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
un'attività d'impresa , o di arti e professioni(con conseguente
adozione di “paletti” telematici nelle procedure di registrazione
dei contratti); in realtà la normativa citata prevede
l'inapplicabilità della cedolare secca alle locazioni di unità
immobiliari ad uso abitativo effettuate
nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni quando il è locatore a svolgere la locazione nell'ambito di
un' attività
imprenditoriale (es. affittacamere). La pronuncia degli Ermellini trae origine dal ricorso di un
privato che aveva locato ad una compagnia aerea un’abitazione
destinata ad ospitare il legale
rappresentante della stessa conduttrice ;
a parere dei magistrati, “ in
tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare
secca anche nell’ ipotesi in cui il conduttore concluda il
contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua
attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art.
3, sesto comma, D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente
alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal
locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e
professioni ”; pertanto, l’ esclusione ex art.
3, comma 6 cit., opera soltanto nei confronti delle locazioni
residenziali poste in essere dal locatore nell’ambito di
un’attività di impresa, arte o professione, restando,
di contro, priva di rilevanza la natura giuridica della
controparte contrattuale ; in altre parole, è logico desumere da
parte del legale rappresentante della società (o dipendenti della
società) un utilizzo dell'immobile in questione ad uso
prevalentemente abitativo, Il
rilievo che dall’applicazione del regime possa trarre vantaggio
anche il conduttore (non applicabilità dell’imposta di registro e
non adeguamento periodico del canone) non
giustifica un’interpretazione restrittiva della
disciplina della cedolare secca, poiché ne deriverebbe
un’irrazionale compressione del suo ambito applicativo in danno del
locatore, beneficiario naturale del regime impositivo in parola La
pronuncia giurisprudenziale è chiara, resta da vedere se e quando
l'Agenzia delle entrate si adeguerà alle indicazioni giurisprudenziali; la conseguenza a
livello pratico determina anche la riorganizzazione del sistema
informatico, sinora configurato in modo da
impedire l'inserimento di dati riconducibili a persone giuridiche in fase di registrazione dei contratti sottoscritti tra le parti.