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Esecuzione penale: cos’è e di cosa si tratta

Scritto da: Luigi Lusi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Cosa è l’esecuzione penale? Di cosa si parla nello specifico? 

L’ordinamento italiano (e la riforma Cartabia, da ultimo) consente, a condizioni ben precise (e non per tutti i reati), che il condannato in via definitiva a una pena detentiva sotto i 4 anni sconti la propria pena fuori dal carcere o a mezzo di pene sostitutive: già durante il processo di cognizione possono essere avanzate proposte di pene sostitutive (riforma Cartabia) e, da libero, il condannato in via definitiva può chiedere al Tribunale di Sorveglianza di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione.

Descriverei, allora, l’esecuzione penale con due aggettivi; è materia estremamente:

  • delicata, perché sensibilissima; attiene alla libertà personale (con tutte le implicazioni sulle problematiche personali, familiari e lavorative del condannato), alla responsabilità del Magistrato, all’impatto sull’opinione pubblica, agli oneri dello Stato (costi, veri e propri, dell’espiazione e riparazione per l’eventuale ingiusta detenzione);
  • importante: perché l’«esecuzione» incide sull’efficacia special-preventiva della giustizia penale.

L’esecuzione è, quindi, materia di prioritario interesse per la persona interessata.

L’esecutività delle sentenze

L’esecuzione viene promossa sulla base di un titolo esecutivo divenuto irrevocabile.

La nozione di irrevocabilità si ricava dall’art. 648 c.p.p.: Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione(1°comma).
Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso(2°comma).

Il decreto penale è irrevocabile quando è decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’opposizione(3°comma).

L’art. 656 c.p.p. rappresenta una transizione procedimentale:

1. – dalla fase cognitiva, conclusa con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
2. – alla fase esecutiva, nella quale viene messa in esecuzione la condanna e avviata l’espiazione della pena.

Quale organo emette l’ordine di esecuzione?

Il P.M. (Pubblico Ministero) è l’organo che ha il dovere di emettere l’ordine di esecuzione nei confronti del condannato con sentenza passata in giudicato, specificando gli sviluppi del procedimento – a seconda se il condannato sia libero o detenuto – e curando l’esecuzione dei provvedimenti.

Qual è il PM competente?

L’autorità giudiziaria competente è il Procuratore della Repubblica presso il giudice dell’esecuzione, individuato, a mente dell’art. 665 c.p.p., in quello che ha deliberato il provvedimento da eseguire.

L’ordine di esecuzione

Quando parliamo di ordine di esecuzione dobbiamo intendere il provvedimento con il quale il PM competente, determinata l’entità della pena detentiva eseguibile (computando eventuali presofferticondoniamnistie fungibilità – dopo aver accertato che essa superi il limite di 4 anni o che, con pena anche inferiore, sia relativa a reati cd. «ostativi» – dispone la carcerazione del condannato.

I requisiti dell’ordine di esecuzione

L’ordine di esecuzione deve contenere tutti i dati riportati nell’estratto della sentenza:

    1. le generalità del condannato e ogni altro elemento necessario per la sua identificazione,
    2. le imputazioni e il dispositivo del provvedimento,

le disposizioni necessarie all’esecuzione.

I principali casi di sospensione dell’ordine di esecuzione

Ci sono casi in cui l’ordine di esecuzione può essere sospeso. L’esecuzione deve essere sospesa se la pena da espiare, per reati non «ostativi», in concreto non supera i 4 anni (6 nei casi di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990).

Nel computo vanno considerate anche:
1. – l’eventuale liberazione anticipata (art. 54 O.P.)
2. – la carcerazione fungibile (art. 657 c.p.p.)
3. – se l’eventuale presofferto “copra” (o meno) la pena irrogata per le ipotesi ostative (co.9) (che affronteremo tra poco): secondo una corretta applicazione ispirata al favor rei, non si sospenderà la pena solo nel caso non sia stata interamente espiata la pena relativa al reato cd. ostativo.

A questo punto, il PM emette sia un ordine di esecuzione sia un decreto, contestuale all’ordine di esecuzione, da notificare al condannato e al difensore, con il quale (decreto) è disposta la sospensione dell’esecuzione della pena.

Il decreto deve contenere l’avviso che sarà disposta la carcerazione qualora il condannato, entro 30 giorni dalla notifica, non depositi istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione.

Fondamentale presentare istanza nei tempi dovuti

E’ decisivo presentare/depositare l’istanza di misura alternativa nei tempi dovuti: aspetto da non sottovalutare perché il termine è perentorio (una volta scaduto, l’istanza di ammissione alle misure alternative chieste diviene, secondo legge, inammissibile). Se l’istanza viene, invece, presentata nei termini, l’ordine di esecuzione rimane SOSPESO fino alla decisione della Magistratura di Sorveglianza.

Se l’istanza NON viene presentata nei termini, ne consegue la revoca di diritto del decreto di sospensione e il pieno vigore dell’Ordine di Esecuzione (idem se l’istanza ex art. 90 DPR 309/90 è inammissibile, nelle more della decisione del Tribunale di Sorveglianza e se il programma ex art. 94 DPR 309/90 non è iniziato nei 5 gg.).

Il divieto di sospensione, cos’è?

Rilevante e complessa la disciplina del co. 9 dell’art. 656 c.p.p.: La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5… non può essere disposta in 2 casi, facenti riferimento a indici di ritenuta gravità, considerati meritevoli di una esecuzione sicuramente detentiva almeno in una prima fase. E ciò in base:

– a un parametro oggettivo (titolo del reato della condanna): è il caso della lett. a);
– alla posizione cautelare del condannato (lett. b).

L’esecuzione non può essere sospesa…

nei casi di condanna per i delitti di cui all’art. 4 bis O.P.; fra questi (non esaustivamente) (co. 9, lett. a):

1. associazione a delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti;
2. sequestro di persona a scopo di estorsione;
3. delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine costituzionale;
4. omicidio, rapina aggravata, produzione e traffico di stupefacenti aggravati;
5. violenza sessuale.

L’elenco è tassativo: l’ostatività NON si estende alle fattispecie tentate.

Ci sono ulteriori casi previsti dalla Legge in cui l’esecuzione non può essere sospesa:
– se il condannato è detenuto in carcere [comma 9, lett. b); (mentre è da sospendere se si trovi agli arresti domiciliari (co. 10), qualora la residua pena da eseguire sia inferiore ad anni 4],
– per (divieto di) doppia sospensione su una stessa condanna, seppur per misure alternative diverse o diversamente motivate (co. 7),
– se il condannato non presenta istanza di misura alternativa o la presenta fuori termine.

Quali sono i casi di rinvio dell’esecuzione?

I casi di rinvio dell’esecuzione si possono suddividere in due modalità: obbligatorio e facoltativo.

I principali casi di rinvio obbligatorio sono:

    • se deve aver luogo nei confronti di una donna incinta;

nei confronti di una donna che ha partorito da meno di 6 mesi;

se deve aver luogo nei confronti di persone affette da H.I.V. nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione.

I principali casi di rinvio facoltativo sono:

  • se viene presentata domanda di grazia: in questo caso il rinvio non può essere superiore a 6 mesi;
  • se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona che si trovi in condizioni di grave infermità fisica;
  • se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di una donna che ha partorito da più di 6 mesi ma da meno di 1 anno e non vi è la possibilità di affidare il bambino ad altra persona.

Fine pena, significato

Dal momento che la persona condannata inizia ad espiare la pena, in qualsivoglia modalità, il PM competente (Ufficio Esecuzione Penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale circondariale o quello della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello distrettuale) determina la data del fine pena: l’ultimo giorno, mese e anno nel quale cessa l’espiazione della pena.

Quella data del fine pena è riportata all’interno di un provvedimento denominato ordine di scarcerazione (se il condannato era detenuto al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, questo è già previsto nell’ultimo Ordine di Esecuzione notificatogli) emesso dal medesimo PM competente.


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Eredità e successioni

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Diritto penale

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Referenze

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento sentenza straniera di nullità del testamento olografo del defunto

Sentenza Corte d'Appello palermo, Sez. I civile, RG 47/2016, 4.10.2016, n. 3553/2016

Il testamento (nullo), prodotto dolosamente in Italia, veniva annullato da una Corte del Canade e la sentenza di nullità, riconosciuta in Italia dalla Corte d'Appello di Palermo, veniva positivamente utilizzata nel Tribunale di merito

Sentenza giudiziaria

Conferma sentenza Corte d'appello che aveva riformato sentenza Tribunale Roma in materia condominiale

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10402

La condomina ricorrente conveniva in giudizio (Tribunale Roma) il Condominio al fine di sentir annullare la Delib. Assembleare con la quale era stata negata ad essa condomina l’autorizzazione a installare una canna fumaria sul muro perimetrale, e di sentire, in ogni caso, accertare il diritto dell’attrice a installare la canna fumaria; che nella resistenza del Condominio convenuto (che propose anche una domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l’eliminazione della parte di canna fumaria già installata sulla chiostrina interna dello stabile), il Tribunale di Roma, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiarò il diritto della condomina ricorrente a collocare, sulla parete esterna dell’edificio prospiciente il cortile, una canna fumaria per l’espulsione dei vapori di cucina secondo il percorso suggerito dal consulente tecnico d’ufficio, da realizzare secondo le indicazioni della c.t.u.; che, in accoglimento del gravame del Condominio, la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande della condomina ricorrente nei confronti del Condominio e ha condannato la predetta società alla rimozione della restante parte della canna fumaria posta a servizio dei locali di sua proprietà; che la installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio condominiale, a esclusivo servizio di un condomino, costituisce legittimo uso della cosa comune purchè tale uso non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità e al decoro dell’edificio nè ai diritti degli altri condomini.

Sentenza giudiziaria

Annullamento ordine di esecuzione penale

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 11.12.2017, n. 21735/2018

Annullamento di ordine di esecuzione penale che aveva portato in carcere l'interessato. Evidenziato il difetto di notifica della sentenza Corte d'Appello. Cassazione annulla rigetto del Giudice dell'esecuzione (G.E.) e, a seguito giudizio di rinvio, nuovo G.E libera l'interessato, poi assolto da ogni accusa

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