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Contratti di compravendita immobiliare: quali sono e come si stipulano
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Le tipologie di contratti di compravendita immobiliare . Il contratto di vendita immobiliare può essere :
a misura (se nel contratto è indicata con precisione la misura
dell’immobile e il prezzo è stabilito in un tanto per ogni unità di
misura, art. 1537 c.c.); a corpo (se il prezzo è fissato in modo
forfettario con riferimento all’intero immobile, art. 1538 c.c.). La
differenza è importante perché, quando la misura effettiva dell’immobile
non corrisponde a quella indicata in contratto, i rimedi applicabili
(riduzione o supplemento di prezzo; recesso dal contratto) sono diversi
nella vendita a misura e in quella a corpo. Per la vendita di edifici ,
ai fini della validità del contratto, rileva la regolarità urbanistica
della costruzione. A norma dell’art. 46 del D.P.R. n. 380/20011,
infatti, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione, o scioglimento della
comunione, di diritti reali, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria: ciò vale solo per edifici o parti di essi la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985. L’art. 40 della L. n.
47/19852, il quale prevede la nullità degli atti inter vivos
aventi ad oggetto immobili realizzati – in epoca anteriore – in totale
difformità della concessione o in assenza di quest’ultima, non prevede
gli atti di scioglimento della comunione i quali, pertanto, non sono
soggetti alla detta disciplina. Al fine di poter esercitare l’azione di
esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. l’indicazione degli estremi del
permesso di costruire è chiesta anche nel contratto preliminare di
vendita di immobili (Cass. civ. 22 maggio 2008, n. 13225). La vendita immobiliare e il certificato di abitabilità Nella vendita di immobile destinato ad abitazione ,
il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico
essenziale del bene compravenduto poiché vale ad incidere
sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione
economico-sociale, assicurandone legittimo godimento e commerciabilità.
Il mancato rilascio integra inadempimento del venditore per consegna di
aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione,
ai sensi dell’art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per
la ridotta commerciabilità del bene (a meno che egli non abbia
espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato
comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza,
salva, ovviamente, la rilevanza in senso contrario del successivo
rilascio di detto certificato: Cass. civ. 12 marzo 2014, n. 5778). Vendita di immobile da costruire E’ ammissibile la vendita di immobile da costruire .
Il costruttore, per finanziare il progetto edilizio da iniziare o
completare, vende (o più spesso promette in vendita con un contratto
preliminare) gli appartamenti non ancora costruiti; e normalmente
incassa un acconto. Ma l’operazione può finire male: se il venditore
entra in crisi, non completa la costruzione, cessa l’attività e magari
fallisce. La Legge delega 210/20043 e il D.Lgs. n. 122/20054 proteggono i
compratori contro tali rischi con strumenti di tutela a favore di chi
stipula contratti aventi ad oggetto immobili da costruire o in
costruzione, tra i quali la prescrizione di una serie di contenuti
necessari del contratto. Essa prevede l’obbligo del venditore di
garantire con fideiussione bancaria l’eventuale restituzione degli
acconti versati; una serie di indicazioni da inserire in contratto per
rendere precisi e trasparenti i termini dell’operazione; regole per
limitare il rischio che il compratore perda l’immobile a causa di
procedimenti di esecuzione forzata promossi dai creditori del venditore. La
giurisprudenza (Cass. civ. 10 marzo 2011, n. 5749) ritiene nullo il
contratto preliminare di vendita di un immobile da costruire a causa
della mancata indicazione, nel contratto stesso, degli estremi del
titolo che abilita a costruire o della sua richiesta, in violazione del
D.Lgs. n. 122/2005: sono da ritenersi immobili da costruire, in base a
tale normativa, tutti quegli immobili che si trovano in uno stadio di
costruzione che si colloca tra i seguenti due momenti temporali della
fase progettuale-edificatoria. Dal lato iniziale, dopo l’avvenuta
richiesta del permesso di costruire o l’avvenuta presentazione della
denuncia di inizio attività; dal lato finale, prima del completamento
delle finiture e della conseguente richiesta del certificato di
agibilità. Il riferimento alla presentazione del permesso di costruire
come elemento iniziale del predetto arco temporale esclude dall’ambito
di applicazione della disciplina di tutela il contratto preliminare
avente ad oggetto edifici esistenti soltanto “sulla carta”, ossia già
allo stato di progetto ma per i quali non sia stato ancora richiesto il
permesso di costruire o un titolo equipollente. Spese condominiali: come funziona la suddivisione Nel
rapporto tra venditore e acquirente – salvo diversa convenzione tra le
parti – è operante il principio della personalità delle obbligazioni:
l’acquirente dell’unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni
condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui,
acquistandola, è divenuto condomino. Se, in virtù del principio
dell’ambulatorietà passiva di tali obbligazioni, sia stato chiamato a
rispondere delle obbligazioni sorte in epoca anteriore, questi ha
diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa. In
giurisprudenza, si è posto il problema riguardante la vendita di
un’unità immobiliare situata in un condominio, nel quale siano stati
deliberati lavori di manutenzione o di ristrutturazione. Ci si è chiesto
chi sia tenuto, tra alienante ed acquirente, a sopportare le relative
spese in mancanza di accordo fra le parti e quale sia il momento in cui
sorge la relativa obbligazione. Per i giudici la soluzione è
legata alla diversa origine della spesa alla quale il condomino deve
contribuire. In presenza di opere di manutenzione straordinaria e di
innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate
dall’assemblea, la delibera condominiale che dispone l’esecuzione degli
interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo
a ciascun condomino. In tal caso, l’obbligo di contribuire alle spese
discende non dall’esercizio della funzione amministrativa rimessa
all’amministratore nel quadro dell’appostazione di somme contenute nel
bilancio preventivo, ma, direttamente, dalla delibera dell’assemblea. Vendita di un’unita sola in condominio: cosa sapere In
caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano
stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di
ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei
rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i
relativi costi chi era proprietario al momento della delibera
dell’assemblea; ove tali spese siano state deliberate antecedentemente
alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne
risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in
tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto a
rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al
condominio. Qualora l’approvazione della delibera di esecuzione
dei lavori di straordinaria manutenzione sopravvenga soltanto
successivamente alla stipula della vendita, l’obbligo del pagamento
delle relative quote condominiali incombe sull’acquirente, non rilevando
l’esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata
anteriormente a tale stipula. Contratto di compravendita immobiliare, quali sono gli elementi essenziali Dobbiamo innanzitutto fare un distinguo tra “oggetto” e “soggetto” di un contratto di compravendita. Vediamoli nel dettaglio. Soggetti della vendita Oltre
alle persone fisiche, possono cedere o acquistare anche le persone
giuridiche nei cui confronti è caduta la disposizione dell’art. 17 c.c.
che prevedeva la necessità dell’autorizzazione governativa, per effetto
dell’art. 13 della L. n. 127/19971. Stesso discorso per le
organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica. Anche le
associazioni non riconosciute possono rendersi acquirenti di beni
immobili dopo la modifica dell’art. 2659 c.c. introdotta con la L. n.
52/19852. Oggetto della compravendita Per
oggetto della vendita s’intende tanto il diritto trasferito quanto,
indifferentemente, la cosa su cui cade tale diritto. L’oggetto deve
essere determinato o almeno determinabile, occorrendo dunque
l’indicazione precisa sia del diritto sia della cosa, o dei criteri di
identificazione della stessa (Cass. civ. 25 marzo 1987, n. 2891). Nella
compravendita dei beni immobili l’indicazione del bene alienato deve
essere effettuata in base alla descrizione obiettiva ed alle indicazioni
topografico-catastali e non già secondo riferimenti soggettivi o
situazioni di mero fatto (Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9896; Cass. civ.
29 maggio 2007, n. 12506). Nel caso di vendita di una porzione di
terreno, il requisito della determinabilità deve ritenersi sussistente
qualora il contratto indichi non soltanto la misura esatta della
superficie venduta, da distaccarsi dalla porzione maggiore appartenente
al venditore, ma ad un tempo specifichi dati oggettivi idonei a non
lasciare margini di dubbio sull’identità del terreno venduto (Cass. civ.
10 luglio 2014, n. 15843). L’oggetto della vendita, oltre che
determinato o determinabile, deve essere possibile e lecito (art. 1346
c.c.). Nel requisito della possibilità si comprende sia l’alienabilità
del diritto sia la commerciabilità della cosa o del bene: nel senso che
la cosa o il diritto alienati non devono appartenere, a pena di nullità
del contratto, a quella categoria di beni e diritti che il codice civile
o leggi speciali definiscono espressamente (Cass. civ. 15 gennaio 2000,
n. 409) incommerciabili o inalienabili: ad esempio, edifici abusivi o
non perfettamente condonati o privi del previsto diritto di parcheggio. Il pagamento del prezzo Il
prezzo è il corrispettivo in denaro – l’obbligazione principale del
compratore – che il compratore deve al venditore per la cosa o il
diritto che questo gli ha alienato. E’ fissato d’accordo fra le parti,
ma può accadere che nel contratto il prezzo risulti non determinato, né
determinabile in base ai criteri stabiliti dalle parti. In tal caso, il
prezzo applicabile è quello che risulta da una serie di criteri legali,
indicati dall’art. 1474 c.c., con riferimento ad alcune categorie di
beni. Il prezzo va pagato nel tempo e nel luogo fissati dal contratto
(art. 1498 c.c.). Se il contratto non prevede nulla, il prezzo va pagato
al momento della consegna e nel luogo di questa. Il prezzo di
compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del
contratto per mancanza di un elemento essenziale (art. 1418 c.c.), non
nell’ipotesi di una pattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma
quando risulti concordato un prezzo obiettivamente non serio, o perché
privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché
programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non
essere pagato. Non incide sulla validità del contratto la circostanza
che il prezzo, pur in origine seriamente pattuito, non sia stato poi in
concreto pagato (Cass. civ. 28 agosto 1993, n. 9144). Solo
l’omessa indicazione del prezzo o la sua indeterminabilità comportano
nullità del contratto risolvendosi nella mancanza di uno dei requisiti
essenziali dello stesso, mentre l’omesso pagamento del prezzo pattuito
può dar luogo soltanto alla sua risoluzione (Cass. civ. 14 dicembre
1988, n. 6816). Il prezzo può essere determinato o anche solo
determinabile in base a criteri convenzionali o legali, la cui
indicazione, quando si tratta di vendita di immobili, deve risultare dal
documento, essendo in tal caso la forma scritta richiesta ad
substantiam1 dalla legge (Cass. civ. 23 gennaio 1988, n. 523) e non
possono operare i criteri legali suppletivi e integrativi ex art. 1474
c.c. Le obbligazioni del venditore La legge pone a carico del venditore tre obblighi principali (art. 1476 c.c.): a) consegnare la cosa al compratore; la legge specifica in particolare: modalità di consegna e luogo della consegna; b) far acquistare la proprietà al compratore, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; c) prestare al compratore la garanzia per i vizi della cosa (art. 1492 ss. c.c.) e per l’evizione (art. 1481 ss. c.c.). La forma del contratto di compravendita A
differenza dei beni mobili, per la vendita o promessa di vendita di
beni immobili è prevista la forma scritta a pena di nullità: atto
pubblico o scrittura privata (artt. 1350, n. 1, e 1351 c.c.). Anche le
modifiche relative all’identità dell’immobile, concordate tra le parti
successivamente alla stipulazione del contratto, preliminare o
definitivo, devono avvenire in forma scritta (Cass. civ. 25 marzo 1987,
n. 2891). In tema di compravendita immobiliare, ai fini della configurabilità dell’atto scritto richiesto ad substantiam
per la validità del negozio, occorre che in esso risulti
inequivocabilmente la manifestazione specifica della volontà di
concludere il suddetto contratto, non potendosi ricorrere ad elementi
esterni all’atto scritto per accertare l’esistenza di tale volontà
(Cass. civ. 16 settembre 2014, n. 19488). Il contratto privo della forma
richiesta ad substantiam è nullo e non può essere sanato (Cass. civ. 3 gennaio 2001, n. 59). Quali sono le fasi di compravendita immobiliare? Le compravendite immobiliari si articolano generalmente in tre distinte fasi: • le trattative precontrattuali; • la sottoscrizione del contratto preliminare; • la stipulazione del contratto definitivo. Durante
le varie fasi le parti devono comportarsi secondo correttezza. L’art.
1337 c.c., nel sancire il dovere di comportarsi secondo buona fede,
prevede una responsabilità a carico della parte che venga meno a tale
dovere, per i danni che ne derivano all’altra parte. Tale responsabilità
sussiste sia nel caso in cui le trattative si concludano con la
stipulazione del contratto sia nel caso in cui vengano interrotte. L’obbligo
di buona fede va inteso in senso oggettivo: è sufficiente, pertanto, un
qualunque comportamento, anche meramente colposo, che conduca
all’interruzione delle trattative, eludendo le aspettative della
controparte che abbia sostenuto spese o rinunciato a occasioni più
favorevoli. La fase precontrattuale: forma e contenuto degli atti preparatori ATTI PREPARATORI • Libertà delle parti di determinarne forma e contenuto: ◦ meri fatti (contatti telefonici, gli incontri, le visite e i sopralluoghi); ◦ atti (lettera di intenti). • Manifestazioni di interesse, senza alcuna efficacia vincolante: ◦
opportuno inserire nelle comunicazioni scambiate tra le parti clausole
che esprimano i limiti delle proposte eventualmente formulate. • Piena facoltà delle parti di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto stesso. Le
compravendite immobiliari si perfezionano al termine di un iter,
caratterizzato da una fase precontrattuale durante la quale le parti,
acquirente e venditore . Pongono in essere diversi atti (preparatori)
alla conclusione del contratto. Si tratta di atti propedeutici e
prodromici alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita,
ciascuno dei quali produce effetti giuridici. Sono atti negoziali
coordinati e finalizzati al conseguimento dello stesso obiettivo: la
stipulazione del contratto definitivo di compravendita, ossia il
trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) a fronte di un
corrispettivo. È assai raro che l’acquisto di un’unità immobiliare
si concluda istantaneamente con l’accordo di venditore e acquirente e
la contestuale stipula dell’atto di trasferimento; nella prassi le
compravendite immobiliari si realizzano per lo più in tre distinte fasi: • le trattative precontrattuali; • la sottoscrizione del contratto preliminare; • la stipulazione del contratto definitivo. Per
quanto attiene alla forma e al contenuto di tali atti prodromici, le
parti sono libere di determinarne la forma e il contenuto: alcuni
consistono in meri fatti, quali i contatti telefonici, gli incontri, le
visite e i sopralluoghi, altri si concretano in atti come nell’ipotesi
di lettera di intenti. In ogni caso, tali manifestazioni di volontà
possono considerarsi manifestazioni di interesse, senza alcuna efficacia
vincolante. Al fine di evitare che insorga confusione tra intese
precontrattuali e contratto preliminare è comunque opportuno che nella
fase che precede la stipulazione del contratto siano chiaramente fornite
tutte le informazioni e precisati i termini delle trattative stesse; è
essenziale che nelle scritture sottoscritte e scambiate tra le parti,
lettera di intenti o comunicazione con cui il potenziale acquirente
manifesta al venditore un interesse all’affare, siano chiaramente
evidenziati i limiti delle proposte eventualmente formulate, prevedendo
clausole che riconoscano senza ombra di dubbio che quanto espresso nella
lettera di intenti o nella manifestazione di interesse non ha efficacia
vincolante. Libertà di recesso dal contratto di compravendita: cosa specifica la Legge Nella fase antecedente la conclusione del contratto le parti hanno piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto stesso ,
e sono perciò libere di recedere indipendentemente dall’estrinsecazione
di un giustificato motivo, sempre che sia rispettato il dovere di buona
fede e, quindi, purché venga mantenuta informata la controparte circa
la possibilità di conclusione del contratto e non venga omessa la
comunicazione in ordine a circostanze significative rispetto alla
economia del contratto medesimo (Cass. civ., 19 novembre 1994, n. 9802). Tuttavia,
sebbene le trattative non facciano sorgere obbligazioni di natura
contrattuale tra le parti, neppure l’obbligo di concludere il contratto,
in caso di recesso dalle trattative può verificarsi un’ipotesi di
responsabilità precontrattuale ogni qualvolta il comportamento di una
parte abbia ingenerato nell’altra un affidamento, nella conclusione del
contratto. D’altro canto, chi inizia le trattative non è solo per questo
obbligato a condurle a termine o a non interromperle, né è tenuto a
giustificare il suo comportamento, salvo che, in presenza di determinate
circostanze soggettive ed oggettive, non si possa ravvisare nella sua
condotta un comportamento sostanzialmente illecito perché contrario al
generale precetto del neminem laedere. Errori da non commettere nel contratto di compravendita immobiliare l
legislatore si accontenta della mera scrittura privata. Invece, è
estremamente opportuno e preferibile che l’atto notarile di
compravendita sia redatto e stipulato in forma di atto pubblico Gli atti
notarili possono essere atti pubblici o scritture private autenticate.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
(art. 2700 c.c.). La scrittura privata impegna solo colui che la sottoscrive e nessun altro. Gli
atti pubblici di compravendita devono essere registrati e trascritti:
non accettate mai di registrare il contratto senza farlo trascrivere
presso la competente (per territorio) Conservatoria dei Registri
Immobiliari. Solo la trascrizione assolve all’effetto traslativo della
proprietà. La trascrizione viene effettuata mediante la presentazione di
una nota, nella quale vengono indicati gli estremi relativi all’atto
immobiliare, precisando che esso ha luogo contro il soggetto che aliena
il diritto di proprietà e a favore della parte acquirente.