Nella vigente legislazione i rapporti relazionali affettivi tra nonni e nipoti, che rappresentano una situazione di fatto, acquistano rilevanza giuridica nei casi di crisi familiare e di manifestata conflittualità interna al nucleo familiare. In particolare, in tema di affidamento dei minori nella separazione dei coniugi il ruolo dei nonni e, più in generale, degli ascendenti si presenta fondamentale nella definizione delle misure giudiziali più adeguate nel caso concreto ad integrare, nel superiore interesse del minore, carenze manifestate dai genitori nell’esercizio delle funzioni (e responsabilità) genitoriali, ovvero a superare le difficoltà e carenze dagli stessi evidenziate nel rapporto con la prole, anche quando si accerti un livello di inadeguatezza, del singolo o di entrambi i genitori, non così elevato da dare causa ad ipotesi di decadenza ai sensi dell’art. 330 cod. civ.
La Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, n. 8100 del 2015; Cass. civ., sez. I, n. 5097 del 2014) riconosce la natura assolutamente primaria del diritto dei minori, figli di coniugi separati, “di coltivare rapporti con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale)”, affidando al giudice della separazione un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, per una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. civ., Sez. I, n. 17191 del 2011). In questa prospettiva i provvedimenti giudiziali che disegnano l’assetto relazionale nella fase della crisi coniugale si sostanziano in misure che assicurino la maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela di favore per il minore, in funzione della più adeguata risoluzione del conflitto familiare dal quale la prole deve essere tutelata.
In tal senso, gli ascendenti e, più in generale, i membri della famiglia di origine dei genitori svolgono una indispensabile funzione di supporto alla cura dei minori ed anche di supplenza delle funzioni genitoriali nei momenti di assenza di uno od entrambi i genitori, espresse nei provvedimenti giudiziali di collocazione della prole e regolamentazione delle visite. Deve ritenersi sempre ammissibile l’intervento del tribunale ordinario ex art. 317-bis cod. civ. sia nel caso in cui non vi sia dissenso dei genitori a far valere il “diverso” e autonomo diritto dei figli al rapporto con gli ascendenti, sia nel caso in cui si debba prendere atto dell'assetto degli accordi intervenuti fra i genitori in merito al coinvolgimento dei nonni all'interno dei propri periodi di visita (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza del 20 marzo 2014). L’attuazione dell’interesse della prole a mantenere “rapporti significativi” con il proprio ascendente – in uno con il correlativo diritto dei nonni condizionato alla realizzazione dell’interesse dei nipoti – trova più ampio spazio di tutela nei casi di conflitto tra coniugi in merito all’affidamento ed alla collocazione della prole nel giudizio di separazione.
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