Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano

Ruggiero Gorgoglione

Avvocato a Milano per diritto condominiale, immobiliare e locazioni

Informazioni generali

L’Avv. Ruggiero Gorgoglione è un avvocato civilista del Foro di Milano co-fondatore con l’Avv. Walter Massara dello Studio WR Milano Avvocati; opera prevalentemente nel diritto condominiale, immobiliare, locatizio e dell’appalto edilizio. Assiste condomìni, amministratori, proprietari, condòmini, locatori, conduttori, imprese edili e operatori immobiliari in fase stragiudiziale e giudiziale. Si occupa di delibere condominiali, recupero crediti, regolamenti, immissioni, compravendite, vizi dell’immobile, locazioni, sfratti e appalti. Nel 2019 ha realizzato una pubblicazione per la casa Editrice Admaiora.

Esperienza


Recupero crediti

Mi occupo di recupero crediti, con particolare esperienza nel recupero di oneri condominiali in favore di condomìni e amministratori. Predispongo diffide, ricorsi per decreto ingiuntivo, atti di precetto e pignoramenti, seguendo anche eventuali opposizioni. L’attività comprende inoltre il recupero di canoni di locazione, crediti contrattuali e crediti di imprese edili per lavori eseguiti.


Diritto immobiliare

Mi occupo di diritto immobiliare, assistendo proprietari, acquirenti, venditori, locatori, conduttori, imprese edili e operatori immobiliari in controversie relative a compravendite, preliminari, vizi dell’immobile, difformità, garanzie del venditore, immobili gravati da ipoteche o pignoramenti, comunione, usucapione, servitù, azioni possessorie e petitorie.


Diritto condominiale

Mi occupo stabilmente di diritto condominiale, assistendo condomìni, amministratori e singoli condòmini in fase stragiudiziale, mediazione e giudizio. Seguo impugnazioni di delibere, recupero crediti condominiali, riparto spese, regolamenti, uso delle parti comuni, decoro architettonico, immissioni di rumori e odori, infiltrazioni, lavori condominiali, revoca e nomina dell’amministratore.


Altre categorie

Locazioni, Edilizia ed urbanistica, Sfratto, Pignoramento, Contratti, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Eredità e successioni, Mediazione, Aste giudiziarie, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Wallbox in condominio: quando serve la delibera assembleare?

Pubblicato su IUSTLAB

L’installazione di una wallbox o di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in condominio pone un problema di coordinamento tra il diritto del singolo condomino all’uso della cosa comune e la disciplina speciale prevista per le opere edilizie sulle parti comuni. Il primo riferimento è l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun condomino può servirsi della cosa comune, anche apportandovi modificazioni funzionali al miglior godimento della propria unità immobiliare, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. In tale prospettiva, l’utilizzo di muri, corselli, canaline o altri spazi comuni per il passaggio di cavi destinati ad alimentare una wallbox privata può essere legittimo, se l’intervento è tecnicamente corretto, non pregiudica la sicurezza dell’edificio e non comprime il pari diritto degli altri condomini. Ne deriva che non ogni installazione richiede una preventiva autorizzazione assembleare. L’assemblea, infatti, non può comprimere arbitrariamente una facoltà che il condomino trae direttamente dalla legge. Diverso è il caso in cui l’intervento comporti opere più invasive sulle parti comuni o incida sull’assetto degli impianti condominiali: in tali ipotesi è opportuno attivare preventivamente il confronto con l’amministratore e con l’assemblea. La disciplina speciale è contenuta nell’art. 17-quinquies D.L. 83/2012, il quale prevede che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica in condominio siano approvate dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c. La stessa norma stabilisce però che, se il condominio rifiuta di assumere la deliberazione richiesta, o non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta scritta del condomino interessato, quest’ultimo può procedere autonomamente a proprie spese, nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3, c.c. Sul piano operativo è quindi consigliabile trasmettere all’amministratore una comunicazione formale, indicando le modalità dell’intervento e allegando, ove possibile, una relazione tecnica o un preventivo dell’installatore. La relazione tecnica non è soltanto utile sotto il profilo probatorio, ma consente anche di chiarire se siano interessati impianti comuni, sistemi di sicurezza, percorsi di esodo, autorimesse soggette a normativa antincendio o linee elettriche condominiali. Particolare attenzione deve essere prestata anche al regolamento condominiale, specie se di natura contrattuale, e alle eventuali delibere già assunte in materia di autorimessa, sicurezza, utilizzo delle canaline e ripartizione dei costi. Resta fermo che eventuali limitazioni regolamentari devono essere valutate caso per caso e non possono tradursi in un divieto generalizzato e immotivato all’utilizzo legittimo delle parti comuni. In conclusione, il condomino che intenda installare una wallbox non deve necessariamente attendere un’autorizzazione assembleare in senso stretto, ma deve impostare correttamente la procedura: verifica tecnica, comunicazione all’amministratore, rispetto del regolamento e, se necessario, decorso del termine di tre mesi previsto dalla normativa speciale. Una gestione preventiva accurata consente spesso di evitare contestazioni e di bilanciare correttamente il diritto individuale alla ricarica con la tutela della sicurezza e degli interessi del condominio. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Trasformazione di un locale in box auto e limiti posti dal condominio

Pubblicato su IUSTLAB

Nel contesto condominiale, la trasformazione di un locale di proprietà esclusiva in box auto è un’operazione che potrebbe generare conflitti con il Condominio. Anche quando l’intervento riguarda un bene individuale, non è raro che i lavori incidano su parti comuni dell’edificio o sull’aspetto esteriore del fabbricato, rendendo necessario il coinvolgimento dell’assemblea. Il punto centrale della questione riguarda il delicato equilibrio tra il diritto del singolo condomino di utilizzare e valorizzare la propria unità immobiliare e l’interesse collettivo alla tutela delle parti comuni e, in particolare, del decoro architettonico dell’edificio. In linea generale, il condomino può apportare modifiche alla propria unità e servirsi delle parti comuni anche in modo più intenso, purché non ne alteri la destinazione e non pregiudichi i diritti degli altri partecipanti. Tuttavia, quando l’intervento comporta una manomissione delle parti comuni o una modifica della facciata, il margine di autonomia del singolo si riduce sensibilmente. Un caso recente affrontato dal Tribunale di Trieste offre un esempio significativo. La vicenda riguardava una proprietaria che aveva acquistato un locale al piano terra rispetto al quale ha promosso la conversione della destinazione d'uso e il mutamento materiale dello stesso per consentire l'installazione della basculante. Tale attività è stata contrastata dall'assemblea la quale ha contestato la lesione del decoro architettonico dell'edificio. Convocata l’assemblea, i condomini deliberavano il diniego all’esecuzione delle opere. La proprietaria, ha impugnato la delibera essendo a suo avviso espressione della negazione di un suo diritto. Il Tribunale avrebbe perciò dovuto valutare quale fosse l'interesse prevalente e, nel farlo, valutare quindi se il diritto del Condomino fosse lesivo del decoro architettonico del Condominio. Nel caso specifico il Giudice ha accolto le difese del Condominio ritenendo che l’allargamento del foro di accesso avrebbe inciso in modo significativo sull’armonia della facciata, caratterizzata da una precisa simmetria e da elementi architettonici coerenti tra loro. La decisione conferma, ancora una volta, che la trasformazione di un locale in box auto non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo della proprietà individuale o della regolarità edilizia. Quando i lavori incidono sulla facciata o sulle parti comuni (o sono in contrasto con il regolamento contrattuale), l’assemblea può legittimamente opporsi, soprattutto se l’intervento compromette il decoro architettonico dell’edificio. In questi casi, il diritto del singolo trova un limite nell’interesse collettivo del condominio, che resta un bene giuridico autonomamente tutelato dall’ordinamento. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Quando il regolamento può vietare B&B e affittacamere

Pubblicato su IUSTLAB

La crescente diffusione di bed and breakfast e affittacamere ha generato numerose controversie condominiali, specialmente quando il regolamento dell'edificio contiene clausole che limitano l'uso delle proprietà esclusive. La questione centrale riguarda la validità e l'efficacia di tali divieti, nonché le condizioni necessarie per la loro opponibilità ai condomini. Solo un regolamento condominiale di natura contrattuale può imporre limiti all’uso delle proprietà esclusive secondo la previsione dell’art. 1138 c.c. Come chiarito dalla Cassazione civile con sentenza n. 24526 del 2022, le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale possono limitare la facoltà dei proprietari delle unità singole se richiamate nell’atto di acquisto dell’immobile. Il regolamento contrattuale, quindi, può limitare la possibilità di svolgere l’attività di affittacamere (o attività produttive a tutto tondo tra cui è da considerarsi compresa quella di B&B). La natura contrattuale del regolamento si evince dal fatto che lo stesso è stato approvato all'unanimità dei condomini o predisposto dall'originario costruttore e accettato negli atti di acquisto. Un regolamento meramente assembleare quindi non può imporre limitazioni alle proprietà esclusive. Per essere opponibili ai successivi acquirenti, le clausole limitative devono essere trascritte nei registri immobiliari con specifica indicazione del loro contenuto, oppure essere integralmente riprodotte negli atti di acquisto. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

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Lo studio

Ruggiero Gorgoglione
Via E. De Amicis 45
Milano (MI)