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Polizza vita, la ripartizione del capitale caso morte tra gli eredi: la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Scritto da: Simona Rubini - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Pare doveroso tornare sull’argomento, già trattato in un articolo pubblicato tempo fa su questo sito, in cui si dava atto del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla materia a seguito della sentenza n. 19210/2015 della Corte di Cassazione.

Con quella pronuncia, infatti, il Supremo Collegio, discostandosi dall’interpretazione pressoché univoca fino ad allora esistente, aveva affermato che il terzo beneficiario di una polizza vita, individuato con la formula di rinvio agli eredi (legittimi o testamentari), pur acquistando – ai sensi dell’art 1920, 3° comma, c.c. - un diritto proprio, non potesse ritenersi svincolato dalle regole successorie, con la conseguenza che la ripartizione del capitale assicurato dovesse essere effettuata nel rispetto delle quote ereditarie spettanti a ciascun erede e non, come in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza, in parti uguali.

La questione, di estrema importanza ai fini della certezza del diritto, anche in ragione delle rilevanti differenze che può comportare l’applicazione dell’uno piuttosto che dell’altro principio, è stata rimessa e, quindi, risolta dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11421 del 30.4.2021 che, all’esito di un ampio e approfondito ragionamento che ha interessato anche altre questioni giuridiche che possono sorgere in sede di liquidazione di una polizza sulla vita, hanno così statuito:

“La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell' art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.”

La pronuncia del Supremo Collegio si spera possa essere di aiuto nella soluzione delle problematiche che, spesso, si presentano al momento della liquidazione delle polizze sulla vita.

E’ peraltro innegabile che la materia è estremamente complessa e, gli importanti interessi economici sottesi ai contratti di assicurazione sulla vita in uno con il fatto che, di norma, il momento di liquidazione del capitale caso morte viene effettuato dopo molti anni dalla stipula, quando le situazioni di fatto che hanno giustificato una determinata regolamentazione sono spesso radicalmente mutate, dovrebbe indurre i contraenti ad una maggior ponderazione dei criteri per l’individuazione dei beneficiari di una polizza caso morte e ciò non solo all’atto della stipula originaria del contratto ma anche in corso di rapporto.


 


Avv. Simona Rubini - Avvocato a Milano

Sono Simona Rubini, esercito dal 1999 la professione forense a cui mi dedico con grande serietà e determinazione. Sono dell'idea che una delle caratteristiche essenziali dell’avvocato che opera nell’attuale contesto socio-economico debba essere la concretezza, caratteristica che reputo di possedere. Il professionista, oggi più di ieri, deve infatti saper capire le esigenze del proprio assistito per proporre le necessarie ed opportune soluzioni tra le quali non vanno dimenticate, anche in ragione degli attuali tempi della giustizia, le potenziali soluzioni transattive attuabili, tra l’altro. con mediazione e negoziazione assistita.




Simona Rubini

Esperienza


Incapacità giuridica

Con decorrenza dal 2011, atteso il mio interesse per il settore delle fragilità personali, ho iniziato ad occuparmi di amministrazione di sostegno sia dando consulenza ed assistenza alle persone che devono chiedere la nomina di tale figura nell’interesse di un proprio congiunto, sia assumendo detta funzione su nomina dei Giudici Tutelari presso il Tribunale di Milano. Sono iscritta all’elenco degli amministratori di sostegno istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.


Diritto civile

Opero esclusivamente in ambito civile occupandomi prevalentemente di diritto delle assicurazioni e di diritto delle persone e della famiglia.


Diritto assicurativo

Mi occupo da sempre, anche grazie alla collaborazione con primari Studi Legali fiduciari di note Compagnie, di diritto assicurativo gestendo, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, conflitti relativi a contratti di assicurazione sulla vita, unit linked e index linked, coperture assicurative contro i danni e polizze fideiussorie.


Altre categorie:

Tutela degli anziani, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Affidamento, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Cassazione, Risarcimento danni.


Referenze

Titolo professionale

La tutela dei soggetti fragili nelle dinamiche familiari

DPL mediazione - 11/2021

Ho partecipato a questo convegno in veste di relatore occupandomi, nello specifico, dell'illustrazione del "Ruolo di cura verso l'amministrato e ruolo di fiducia con la famiglia e altri soggetti coinvolti"

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Incontro di aggiornamento per gli avvocati iscritti nell'elenco degli ADS

Ordine degli Avvocati di Milano - Fondazione Forense - 10/2019

Le ultime novità giurisprudenziali in materia di ADS - profili deontologici.

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L’amministrazione di sostegno – aspetti sostanziali e processuali

Commissione Famiglia e Minori e Fondazione Forense di Milano - 1/2016

Temi trattati: - il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, - compiti e doveri dell’amministratore di sostegno, - la responsabilità civile e penale dell’amministratore di sostegno, - profili deontologici nel ruolo di amministratore di sostegno. Trust ed amministrazione di sostegno

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