Avvocato Simona Rubini a Milano

Simona Rubini

Avvocato a Milano

About     Contatti






Polizza vita, la ripartizione del capitale caso morte tra gli eredi

Scritto da: Simona Rubini - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La giurisprudenza di legittimità e di merito, fino a pochi anni or sono, ha sempre ritenuto che in caso di polizza sulla vita, nell’ipotesi in cui per disposizione del contraente il capitale “caso morte” fosse da liquidare in favore dei suoi eredi (legittimi o testamentari), la prestazione assicurativa, salvo diversa e specifica indicazione, avrebbe dovuto essere divisa tra gli stessi in parti uguali (ex  plurimis cfr. Cass. 4484/1994, Cass. 9388/1994, Cass 15407/2000).

In questo contesto si veniva quindi a porre in evidente, netto contrasto la pronuncia Cass. 19210/2015 la quale affermava, invece, che il terzo beneficiario individuato con la formula di rinvio agli eredi (legittimi o testamentari), pur acquistando – ai sensi dell’art 1920, 3° comma, c.c. - un diritto proprio, non potesse ritenersi svincolato dalle regole successorie, con la conseguenza che la ripartizione del capitale assicurato dovesse essere effettuata nel rispetto delle quote ereditarie spettanti a ciascun erede e non, come in precedenza ritenuto, in parti uguali.

A supporto di tale diverso orientamento il Supremo Collegio deduceva che "nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione" (Cass. 19210/2015, in massima).

Successivamente a tale arresto, la giurisprudenza è, tuttavia, tornata nuovamente a pronunciarsi in conformità all'orientamento precedente (cfr. Cass. 26606/2016, Cass. 25635/2018).

E’ in questo contesto giurisprudenziale che il Supremo Collegio, con l’ordinanza interlocutoria n. 33195 del 16.12.2019, ha ritenuto opportuno rimettere la questione all’attenzione delle Sezioni Unite per giungere ad una stabile risoluzione della stessa atteso che “le due differenti interpretazioni dell'art. 1920 c.c., comma 3, conducono, a non indifferenti conseguenze economiche per i destinatari del vantaggio indennitario”.

In attesa che le Sezioni Unite si pronuncino definitivamente sulla questione e, comunque, anche in linea più generale, appare doveroso suggerire a tutti coloro che abbiano intenzione di stipulare una polizza sulla vita “caso morte” e, in particolare, a chi lo fa con l’intenzione di tutelare determinati specifici soggetti contro l’eventualità della scomparsa di chi rappresenti l’unica o la principale fonte di reddito, ad una maggior ponderazione delle modalità di individuazione dei beneficiari “caso morte” del contratto, per evitare che dall’utilizzo di formule generiche, possano derivare effetti diversi se non addirittura distorti rispetto a quelli avuti di mira.



Avv. Simona Rubini - Avvocato a Milano

Sono Simona Rubini, esercito dal 1999 la professione forense a cui mi dedico con grande serietà e determinazione. Sono dell'idea che una delle caratteristiche essenziali dell’avvocato che opera nell’attuale contesto socio-economico debba essere la concretezza, caratteristica che reputo di possedere. Il professionista, oggi più di ieri, deve infatti saper capire le esigenze del proprio assistito per proporre le necessarie ed opportune soluzioni tra le quali non vanno dimenticate, anche in ragione degli attuali tempi della giustizia, le potenziali soluzioni transattive attuabili, tra l’altro. con mediazione e negoziazione assistita.




Simona Rubini

Esperienza


Incapacità giuridica

Con decorrenza dal 2011, atteso il mio interesse per il settore delle fragilità personali, ho iniziato ad occuparmi di amministrazione di sostegno sia dando consulenza ed assistenza alle persone che devono chiedere la nomina di tale figura nell’interesse di un proprio congiunto, sia assumendo detta funzione su nomina dei Giudici Tutelari presso il Tribunale di Milano. Sono iscritta all’elenco degli amministratori di sostegno istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.


Diritto civile

Opero esclusivamente in ambito civile occupandomi prevalentemente di diritto delle assicurazioni e di diritto delle persone e della famiglia.


Diritto assicurativo

Mi occupo da sempre, anche grazie alla collaborazione con primari Studi Legali fiduciari di note Compagnie, di diritto assicurativo gestendo, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, conflitti relativi a contratti di assicurazione sulla vita, unit linked e index linked, coperture assicurative contro i danni e polizze fideiussorie.


Altre categorie:

Tutela degli anziani, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Affidamento, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Cassazione, Risarcimento danni.


Referenze

Titolo professionale

La tutela dei soggetti fragili nelle dinamiche familiari

DPL mediazione - 11/2021

Ho partecipato a questo convegno in veste di relatore occupandomi, nello specifico, dell'illustrazione del "Ruolo di cura verso l'amministrato e ruolo di fiducia con la famiglia e altri soggetti coinvolti"

Titolo professionale

Incontro di aggiornamento per gli avvocati iscritti nell'elenco degli ADS

Ordine degli Avvocati di Milano - Fondazione Forense - 10/2019

Le ultime novità giurisprudenziali in materia di ADS - profili deontologici.

Titolo professionale

L’amministrazione di sostegno – aspetti sostanziali e processuali

Commissione Famiglia e Minori e Fondazione Forense di Milano - 1/2016

Temi trattati: - il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, - compiti e doveri dell’amministratore di sostegno, - la responsabilità civile e penale dell’amministratore di sostegno, - profili deontologici nel ruolo di amministratore di sostegno. Trust ed amministrazione di sostegno

Leggi altre referenze (4)

Lo studio

Simona Rubini
C.so Di Porta Vittoria N. 28
Milano (MI)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Rubini:

Contatta l'Avv. Rubini per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy