Nel panorama legale italiano, l'assegnazione della parte del trattamento di fine rapporto (TFR) dopo il divorzio solleva questioni delicate e richiede un chiarimento preciso delle norme vigenti. Si è discusso ampiamente se tale disposizione si applichi immediatamente dopo la separazione della coppia o solo dopo il decreto di divorzio.
Secondo la legge sul divorzio, il coniuge cui è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, a determinate condizioni, a una quota del TFR dell'altro coniuge. Questo diritto è garantito solo se il coniuge non si è risposato ed è già beneficiario di un assegno di mantenimento. La percentuale assegnata è pari al 40% dell'intera indennità relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincideva con il matrimonio. Tale disposizione si basa sul principio che ciascun coniuge contribuisce economicamente al benessere dell'altro, incluso il TFR considerato come una forma di retribuzione differita.
Tuttavia, la lettera della legge sembrerebbe limitare questa trasferibilità solo dopo il divorzio effettivo.
Per quanto riguarda la separazione, la giurisprudenza attuale stabilisce che il diritto alla quota di TFR sorge solo dopo il divorzio. Pertanto, se il coniuge obbligato al pagamento degli alimenti riceve il TFR mentre è ancora separato legalmente, non è tenuto a condividere il 40% con l'ex partner.
È importante sottolineare che la divisione del TFR può avvenire prima del divorzio solo se l'indennità matura e viene percepita dopo la presentazione della domanda di divorzio, non se è stata ottenuta prima di tale procedura.La Cor..
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