L'ultimo pronunciamento della Cassazione, prima facie, sembra muoversi in senso diametralmente opposto rispetto al precedente dictum delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 26972/2008), ma così non è.
Il riconoscimento della natura unitaria del danno non patrimoniale (fino a quel momento ricondotto alla nota tripartizione danno biologico, danno morale, danno esistenziale), invero, non significa "taglio della misura della sua liquidazione", piuttosto, limite alla duplicazione (e qualche volta, triplicazione) dei risarcimenti. Le Sezioni Unite non privano il danno non patrimoniale del suo rilievo soggettivo ed oggettivo, piuttosto esprimono un monito per il giudice, sui criteri di indagine da applicare al caso concreto, e per le parti, in merito a criteri di allegazione e di prova da comporre in sede processuale. Nessun automatismo risarcitorio, dunque, quanto valutazione della persona nel suo complesso e giusto risarcimento per i danni riportati. In applicazione del medesimo principio di equità sostanziale, la Cassazione, con la sentenza in commento (17/01/2018 n° 901), precisa che la natura cd. "unitaria" del danno non patrimoniale, deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica. Natura unitaria sta a significare che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale. Così, precisa la Corte, se è vero che "se di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (art. 32 Cost.) è lecito discorrere con riferimento al danno cd. biologico (rispetto al quale costituisce, essa si, sicura duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un autonomo "danno esistenziale", consistente, di converso, proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione della salute), quello stesso danno "relazionale" è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati.". Giova rilevare che "la significativa alterazione della vita quotidiana" è solo uno dei due aspetti della sofferenza legata al fatto ingiusto, tale l'ulteriore aspetto legato al "dolore interiore", danni "diversi e perciò .. entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni)".
Ora se è vero che il "danno esistenziale", in ipotesi di danno alla salute, rappresenta un aspetto del cd. danno biologico, non duplicabile ed anzi assorbito in esso ai soli fini risarcitori, la sua piena autonomia, anche risarcitoria, la si coglie con riferimento a tutti gli altri casi di lesione di costituzionalmente tutelati. Autonomia che, invece, è sempre netta per il "danno morale", seppur conseguenza di lesione del diritto alla salute. "Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.".
Quanto sopra oggi trova conferma nella nuova formulazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni ("Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità"). Si apprende, così, che "agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito" (comma 2, lettera a); "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,fino al 30 per cento." (comma 3); "al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.".
Concludendo:
- danno non patrimoniale è la lesione di ogni bene/interesse dell'individuo non suscettibile di valutazione economica (art. 2059 c.c.);
- l'unitarietà del danno non patrimoniale è tale se rapportata a tutti i diritti costituzionalmente tutelati;
- "Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.";
- la liquidazione del danno relazionale resta assorbita in quella del danno biologico (tabelle), ferma la cd. "personalizzazione", soggetta a rigorosi criteri probatori; la liquidazione del danno morale, invece, è avulsa dal danno biologico;
- la lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale, al pari del diritto della salute, godono di piena ed autonoma tutela risarcitoria.
Avv. Ugo Torsi
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