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Avvocato Valeria Mazzotta a Bologna

Valeria Mazzotta

Avvocato matrimonialista e minorile

Informazioni generali

Da oltre vent'anni mi dedico alla tutela della famiglia, in ogni sua fase, con un occhio di riguardo ai minori, soggetti deboli portatori di diritti fondamentali. Offro assistenza e consulenza mirata all’individuazione delle soluzioni migliori per la risoluzione dei conflitti e alla gestione ottimale di tutte le questioni che gravitano attorno alla famiglia. Sono autrice di numerose pubblicazioni: libri, articoli su riviste specializzate, sia cartacee che digitali. Da oltre otto anni presiedo a Bologna l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, la principale associazione di avvocati familiaristi in Italia. Avvocato LGBTI

Esperienza


Diritto di famiglia

La pratica ultraventennale mi ha insegnato a gestire le situazioni anche più conflittuali e a comprendere la sofferenza che ogni storia d'amore che termina porta con sè. Non dimentico mai che è il minore destinatario di ogni scelta strategica e per questo va posto al centro, sia nel caso di dissoluzione della coppia genitoriale che quando un genitore non c'è e l'altro agisce per il riconoscimento dei diritti del figlio. Ma anche la tutela economica, sia della parte richiedente che di quella onerata del mantenimento è cruciale. Mi rende forte sapere ascoltare e trovare la soluzione specifica per il caso di cui mi occupo.


Separazione

Da oltre due decenni mi occupo di separazione della coppia matrimoniale o convivente, cercando possibilmente la soluzione consensuale ma non al prezzo del sacrificio dei diritti personali ed economici dell'uomo e della donna. Se occorre discuterne davanti al Giudice, garantisco fermezza e determinazione.


Affidamento

I figli sono al centro della separazione della coppia e credo debbano continuare ad avere due genitori che si occupino di loro anche quando la famiglia si è disgregata. I figli sono portatori di diritti (oltre che di doveri) che è mio obiettivo primario tutelare, responsabilizzando i genitori ad assolvere ai loro doveri.


Altre categorie

Tutela dei minori, Adozione, Violenza, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Negoziazione assistita, Incapacità giuridica, Diritto civile, Eredità e successioni, Cassazione, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Inadempienza grave per l'amministratore di sostegno che non presenta relazioni e rendiconti

Tribunale di Genova 6 settembre 2023

L’amministratore di sostegno che omette di presentare le relazioni e i rendiconti previsti dal decreto di nomina impedisce all’ufficio del giudice tutelare di verificare l’andamento dell’amministrazione e pone in essere una grave inadempienza ai propri doveri, con necessità di revocare la sua nomina, nominare un nuovo amministratore di sostegno a cui attribuire in primo luogo il compito di operare una verifica sull’amministrazione di sostegno, sulle condizioni del beneficiario e sulla gestione del patrimonio, ma anche - al fine di non interrompere la cura delle esigenze del beneficiario - provvisoriamente i poteri già attribuiti all’amministratore di sostegno revocato.

Pubblicazione legale

Per l'assegno divorzile rilevano anche le scelte fatte durante la convivenza pre matrimoniale

Cass. Sezioni Unite sent.  35385  del 18/12/2023

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio

Pubblicazione legale

Sulla scelta della scuola prevale l'interesse del minore

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/09/2023, n. 26820

In tema di contrasto tra genitori sull'iscrizione ad una scuola primaria e dell’infanzia pubblica o privata, posta anche la collocazione delle due scuole in zone urbane diverse,  il Giudice deve verificare non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, posto che una distanza della scuola dall’abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale - rispetto alle quali l’assolvimento dell’esborso economico da parte del padre non può costituire l’elemento dirimente - e ciò sia in ordine alla possibilità del minore di avviare e/o incrementare rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni e di creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico/fisica ed alla maturazione richieste dall’età evolutiva, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l’accesso alla scuola e il rientro all’abitazione, rispetto all’età ed alle esigenze fisiologiche del minore.

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