I contratti di locazione per gli studenti universitari fuori sede, previsti dall’art. 5, co. 2 della L.n. 431/1998, sono stati creati ad hoc per venire incontro alle esigenze degli studenti universitari. Essi possono avere una durata che varia da sei mesi a tre anni rinnovabili, per uguale periodo, salvo disdetta del conduttore.
Ciò premesso,si evidenzia che (salvo diversa pattuizione più favorevole all’inquilino) il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche a uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Tra i gravi motivi si può senza dubbio annoverare l’epidemia da Coronavirus, poichè i provvedimenti di legge che tentano di limitarne il contagio, non consentono la libera circolazione su tutto il territorio nazionale
Attenzione perchè nei tre mesi che seguono la comunicazione, infatti, l’affitto dovrà continuare a essere pagato.
Il mancato versamento dei canoni fa incorrere l’inquilino nel rischio di una procedura di messa in mora e anche la disdetta che avvenga senza rispettare i termini previsti dal contratto potrebbe costargli, determinando ad esempio la ritenzione del deposito cauzionale.
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Avvocato dal 2011. Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazione e diritto immobiliare (acquisizione, gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili). Sono consulente legale di primari studi di amministrazione condominiale ed imprese edili. Mi occupo anche di sinistri stradali e medici, separazioni e divorzi e sovraindebitamento.
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