Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. A confermare il suddetto orientamento è la Cassazione con ordinanza 15 giugno 2018, n. 15788.
Nel 2006 G.M., alla guida di un’autovettura Lancia Y, di proprietà di B.L., veniva tamponato da G.I., conducente della vettura Polo di proprietà di C.I., che a sua volta era stato tamponato dall’automobile, Audi A3, condotta da M.T., di proprietà di G.T. Il G.M. e la B.L. convenivano in giudizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, nonché la compagnia assicuratrice U.Ass.ni, al fine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti.
Arrivato il ricorso all’attenzione della Corte di Cassazione, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che, in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, co. 2, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.
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