Con la sentenza n. 10816/2019 e l’ordinanza n. 10819/2019 la Cassazione, rivoluzionando l’interpretazione delle norme assicurative sulle micro-lesioni, precisa che la prova rigorosa delle stesse non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali.
Ci sono patologie, infatti, che possono essere rilevate solo e anche con una semplice visita medica. Imporre sempre gli esami diagnostici per una contrattura o un rachide cervicale significa imbrigliare la professione medica in automatismi e vincoli probatori, che si pongono in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute. Per cui non si può affermare che una lesione di lieve entità non esiste solo perché non documentata dal referto per immagini “sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.
La Cassazione precisa inoltre che “Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere – che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale“. Infatti sono possibili casi in cui si può “giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista.”
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