La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6651 del 9 marzo 2020 torna ad occuparsi della questione della responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia e, nel caso particolare, per un sinistro causato dalla caduta sulla strada di un albero insistente su un fondo privato confinante.
Il sinistro si era verificato mediante la collisione di un’automobile contro un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una tempesta di vento, aveva del tutto intercluso la carreggiata di transito, rendendo inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali all’incidentato e la distruzione del veicolo; l’ente convenuto aveva chiamato in causa la proprietaria del fondo limitrofo sul quale era radicato l’albero che si era abbattuto sulla strada.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6651 del 9 marzo 2020, ribadisce che “è dovere primario dell’ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari; ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza”
Per cui, continua la Suprema Corte, “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto
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