Non è responsabile il locatore del mancato ottenimento da parte del conduttore delle autorizzazioni amministrative utili allo svolgimento dell’attività economica.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5968/2019, decidendo in favore del proprietario di un immobile, in merito ad un ricorso di una società che, nelle more della locazione di un immobile ad uso commerciale, aveva invocato la risoluzione del rapporto per inadempimento della parte locatrice.
La Suprema Corte, nell’ordinanza in oggetto, statuisce che, in tema di rapporto locatizio, la conoscenza avuta dal conduttore dell’inidoneità dell’immobile stesso all’uso che ha motivato la sottoscrizione del contratto di locazione, importa accettazione del rischio economico di possibile inutilizzo dell’immobile per i propri scopi commerciali. Di conseguenza non si possono riscontrare i presupposti per la richiesta di una risoluzione del contratto di cui all’art. 1578 cod. civ. nel caso in cui non vengano rilasciate dalla Pubblica Amministrazione le concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dell’immobile locato.
Infatti, a parere della Corte di Cassazione, “l’omesso rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative all’uso dell’immobile dato in locazione, non può essere di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, nella ricorrenza di una concreta utilizzazione del bene da parte del conduttore, come nel caso sottoposto al suo esame”, precisando tuttavia che l’inadempimento del locatore, nel caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni amminist
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