Avvocato Dario De Noia a Terlizzi

Dario De Noia

Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazioni e diritto immobiliare

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Sinistro causato da animale randagio: tocca all’Asl pagare il risarcimento.

Scritto da: Dario De Noia -

Pubblicazione legale:

L’ Asl, assegnataria della competenza in materia di randagismo, deve risarcire i danni subiti in un sinistro provocato dall’improvvisa condotta di un cane incustodito. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22522/2019 del 10 settembre 2019, con la quale ha rigettato le doglianze formulate da un’Asl che si era vista condannare a rifondere, in favore di una automobilista, i danni cagionati da un cane randagio che aveva impattato sulla sua autovettura, durante il transito su una strada statale. La Corte ha ribadito ancora una volta che il principio generale è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. Sulla base di questo principio generale la Asl è il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.

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Avv. Dario De Noia - Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazioni e diritto immobiliare

Avvocato dal 2011. Mi occupo soprattutto di diritto condominiale, locazione e diritto immobiliare (acquisizione, gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili). Sono consulente legale di primari studi di amministrazione condominiale ed imprese edili. Mi occupo anche di sinistri stradali e medici, separazioni e divorzi e sovraindebitamento.




Dario De Noia

Esperienza


Divorzio

Da più di 10 anni seguo casi di divorzi sia giudiziali che consensuali. Mi occupo anche di problematiche patrimoniali relative ai beni in comunione fra i coniugi divorziani e di tutti i risvolti che possono avere a che fare con i figli (mantenimento, Tribunale dei Minorenni ecc.)


Separazione

Lo studio si occupa di ​matrimonio, separazione, divorzio, unioni LGBT, unioni o coppie di fatto, unioni civili, convivenze more uxorio, convivenze registrate; problematiche patrimoniali relative ai beni in comunione fra i coniugi separandi e di tutti i risvolti che possono avere a che fare con i figli (mantenimento, Tribunale dei Minorenni ecc.)


Adozione

Mi occupo di fornire indicazioni circa le modalità di adozione nazionale e internazionale, di affido ecc. Accompagno le coppie nello svolgimento di tutti gli adempimenti burocratici e legali.


Altre categorie:

Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto immobiliare, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Domiciliazioni, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Tutela del consumatore, Investimenti, Usura, Diritto assicurativo, Contratti, Previdenza, Edilizia ed urbanistica, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni.


Referenze

Titolo professionale

Docente in corsi di avviamento alla professione di amministratore di condomini ed immobili

UNAI Bari e ANACI Bat - 1/2020

Attività di docenza per gli aspiranti amministratori condominiali e di aggiornamento formativo degli amministratori già operanti. Membro in commissione di esame in corsi di formazione e abilitazione per amministratori condominiali.

Pubblicazione legale

Condominio: il conduttore viola il regolamento? La colpa è del proprietario.

Avvocato De Noia

Il proprietario-condomino, anche concedendo in locazione la propria unità immobiliare non è esonerato da responsabilità nel caso in cui il proprio conduttore violi il regolamento condominiale.

Pubblicazione legale

Teatri, concerti, musei ed eventi sportivi annullati a causa del Coronavirus: ho diritto al rimborso del biglietto?

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) all’art. 88 chiarisce che “ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura” ; di conseguenza anche il titolo di ingresso di spettacoli, musei e altri eventi culturali deve essere rimborsato. Quindi, chi ha acquistato un biglietto può, entro 30 giorni a partire dal 17 marzo 2020, richiedere il rimborso al venditore, allegando il titolo d’acquisto. Entro 30 giorni il venditore deve emettere un voucher di pari importo che può essere utilizzato dall’acquirente entro un anno dall’emissione. Per ovvi motivi, la richiesta di rimborso dovrà avvenire mediante raccomandata a/r o mediante pec in maniera da averne evidenza scritta in caso di inadempimento del venditore alle succitate disposizioni.

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