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L'amministrazione di sostegno

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, con  "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (articolo 1).

La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, che deve contenere l’indicazione precisa degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Tuttavia, in ogni tempo e anche d'ufficio, il giudice tutelare ha la possibilità di modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

La Corte di Cassazione (sentenza 32542/2022) ha sottolineato che l'amministrazione di sostegno, pur non richiedendo uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; è escluso, invece, il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Pertanto, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata.

L'amministrazione di sostegno è qualificata "sostitutiva o mista" laddove il beneficiario, pur non essendo incapace di compiere atti giuridici, non è in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente "di assistenza" quando il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela o di coniugio ovvero una stabile condizione di convivenza (Cass. civ. n. 6079/2020).





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Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

Esperienza


Mediazione

Dal 2021 sono Mediatore presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Mi piace pensare che sia sempre possibile avvicinare posizioni apparentemente contrastanti raggiungendo un accordo amichevole, che possa soddisfare i soggetti coinvolti con costi e tempi ridotti rispetto a quelli tipici del contenzioso.


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Incapacità giuridica, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.


Referenze

Titolo professionale

Corso di formazione per Mediatori della durata di 50 ore

645 S.R.L. (iscritto al n. 341 degli Organismi di Mediazione e al n. 90 degli Enti di Formazione) - 12/2020

Il corso di formazione mi ha consentito di sviluppare capacità di ascolto e di ricerca di soluzioni condivise nonché di iscrivermi nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al n. 347.

Titolo professionale

Corso di aggiornamento per Mediatori

Istituto Nazionale per la Formazione Continua - 6/2023

Il Mediatore è tenuto alla formazione continua. Il corso seguito nelle giornate del 19 e del 20 giugno 2023 mi ha consentito di approfondire le modifiche apportate in materia di mediazione dalla recente riforma della giustizia.

Titolo professionale

Corso 10 ore per Mediatori

Camera di Mediazione Nazionale - 3/2024

Il corso di 10 ore, così cpme previsto dalla legge, seguito nella giornata del 15 marzo 2024, ha consentito un approfondimento ed un confronto costruttivo con il Formatore e con gli altri Mediatori in merito alle modifiche apportate in materia di mediazione dalla recente riforma della giustizia.

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