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L'assegno divorzile "una tantum"

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La legge n. 898 del 1970 (cosiddetta "legge sul divorzio") all'articolo 5, comma 6, stabilisce che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ognuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio individuale o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati o non se li possa procurare per motivi oggettivi.

L'assegno divorzile una tantum si distingue dall'assegno divorzile periodico sopra descritto ed è previsto dall'articolo 5, comma 8, che dispone testualmente: "su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico".

La Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda di assegno divorzile una tantum non può desumersi implicitamente dal richiamo a quanto concordato dagli stessi coniugi in sede di separazione consensuale (Cassazione civile sez. I, 28/02/2018, n. 4764).

I Giudici di legittimità, inoltre, hanno evidenziato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,  difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n. 22434).

In ogni caso, al coniuge beneficiario di assegno divorzile "una tantum" è precluso avanzare in futuro ulteriori pretese di tipo economico nei confronti del coniuge obbligato, anche in presenza di un sopravvenuto stato di bisogno del coniuge beneficiario. L'assegno una tantum, quindi, non è soggetto a revisione.

Inoltre, lo stesso coniuge beneficiario non potrà chiedere la pensione di reversibilità del coniuge obbligato defunto. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22434/2018, ha sancito il seguente principio di diritto: "ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione."

Pertanto, la pensione di reversibilità spetta solo al coniuge che percepisce l'assegno divorzile periodico e non a quello che, accettando la corresponsione dello stesso in un'unica soluzione, non ha più la possibilità di far valere ulteriori diritti patrimoniali.

Tuttavia, il versamento di un assegno divorzile in unica soluzione presenta il vantaggio di mettere al riparo il coniuge intenzionato a contrarre nuovo matrimonio dalla perdita dell'assegno divorzile periodico, consentendo d'altro canto al coniuge obbligato di definire ogni pendenza economica con il beneficiario.



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Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo, mi occupo di diritto civile, offrendo al Cliente un rapporto diretto, personale e trasparente. Nella professione dell’avvocato non esistono strade impraticabili ma, come per il buono o cattivo tempo (citando Baden Powell), esiste buono o cattivo equipaggiamento. Pertanto, i punti saldi della mia attività sono: riservatezza, ascolto, comprensione e rispetto per la persona e per gli interessi in gioco, atteggiamento positivo e costante impegno per raggiungere l’obiettivo prefissato.




Elisa Fea

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Dal 2021 sono Mediatore presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Mi piace pensare che sia sempre possibile avvicinare posizioni apparentemente contrastanti raggiungendo un accordo amichevole, che possa soddisfare i soggetti coinvolti con costi e tempi ridotti rispetto a quelli tipici del contenzioso.


Diritto civile

Mi occupo di diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili”, contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale). Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


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L'assistenza nella soluzione delle problematiche relative al diritto di famiglia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, anche nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti famigliari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco e sia soddisfacente per le parti coinvolte.


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Corso di formazione per Mediatori della durata di 50 ore

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Il corso di formazione mi ha consentito di sviluppare capacità di ascolto e di ricerca di soluzioni condivise nonché di iscrivermi nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione al n. 347.

Titolo professionale

Corso di aggiornamento per Mediatori

Istituto Nazionale per la Formazione Continua - 6/2023

Il Mediatore è tenuto alla formazione continua. Il corso seguito nelle giornate del 19 e del 20 giugno 2023 mi ha consentito di approfondire le modifiche apportate in materia di mediazione dalla recente riforma della giustizia.

Titolo professionale

Corso 10 ore per Mediatori

Camera di Mediazione Nazionale - 3/2024

Il corso di 10 ore, così cpme previsto dalla legge, seguito nella giornata del 15 marzo 2024, ha consentito un approfondimento ed un confronto costruttivo con il Formatore e con gli altri Mediatori in merito alle modifiche apportate in materia di mediazione dalla recente riforma della giustizia.

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