L'art. 9, comma 1, L. n. 898 del 1970 (detta anche "Legge sul divorzio") stabilisce che, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di divorzio, il tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi economici da corrispondersi (assegno divorzile ed assegno di mantenimento dei figli).
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7961/2024, ha analizzato la possibilità di incrementare l'importo dell'assegno divorzile stabilito a favore del coniuge che abbia perso l'assegnazione della casa coniugale stabilita in sede di divorzio
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio raggiunto con la sentenza di divorzio, adeguando così l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
In via generale, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato assegnatario, suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio, tanto più quando l'altro ex coniuge proprietario esclusivo ne acquisti la disponibilità materiale.
Infatti, da un lato, la statuizione sull'assegnazione della casa familiare è posta nell'esclusivo interesse del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Dall'altro lato, tuttavia, secondo la Corte, l'assegnazione della casa coniugale ha comunque dei riflessi economici, perché consente al genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abitazione, a differenza del genitore che non vive in prevalenza con i figli, anche se proprietario esclusivo o comproprietario dell'abitazione stessa.
Per questo motivo, ha sottolineato la Cassazione, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli ed una sopravvenienza migliorativa per l'altro che ne sia il proprietario esclusivo.
Di conseguenza, in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificato motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge.
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