La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale: è consensuale in presenza di un accordo dei coniugi sulle condizioni relative; in caso contrario, è domandata al giudice da uno solo di essi e viene qualificata "giudiziale".
La separazione giudiziale può essere chiesta al giudice da parte di uno dei coniugi quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli, se presenti; il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Infatti, con il matrimonio, marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
In particolare, dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione; entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
L’addebito è pronunciato nei casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale.
Se è vero, da un lato, che l'infedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, condizione sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, è altrettanto vero che spetta alla parte che invochi l'addebito dimostrare non solo la violazione del dovere di fedeltà ma altresì la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. D'altro canto, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare che la crisi matrimoniale era insorta prima dell'accertata infedeltà. Così si è pronunciato il Tribunale di Torino nella recente sentenza del 20/01/2023, n. 205.
La sentenza
di separazione con addebito comporta conseguenze patrimoniali in quanto l’addebito ha natura sanzionatoria.
Infatti, il
coniuge perde l'eventuale diritto di percepire l’assegno di mantenimento nonché i diritti successori. Tuttavia, è mantenuto il diritto agli alimenti, da corrispondere solo in caso di
bisogno. Inoltre, se la lesione dei doveri nascenti dal matrimonio è
così grave da violare principi costituzionalmente protetti, l'altro coniuge può chiedere anche il risarcimento del danno da cosiddetto "illecito endofamiliare".
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Elisa Fea
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