La funzione della tutela è quella di proteggere le persone dichiarate interdette.
Possono essere interdette le persone maggiori di età e minori emancipate che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li
renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale
misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione.
Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto. Tuttavia, può nominarsi tutore una persona estranea in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi.
Una volta nominato, il tutore
deve rispettare obblighi precisi: avere cura
dell’interdetto, rappresentarlo negli atti civili, amministrare i
suoi beni, formarne
l’inventario, tenere la
contabilità, presentare al Giudice Tutelare il rendiconto periodico della gestione dei beni dell'interdetto.
In base all'art. 384 del Codice civile (dettato in materia di tutore nominato al soggetto minore ed applicabile anche al tutore dell'interdetto), il Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
Qualora si verifichino i presupposti enunciati, peraltro, la rimozione del tutore dall'ufficio non è obbligatoria ma rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, che dovrà valutare in concreto la corrispondenza della rimozione all'interesse dell'interdetto.
In ogni caso, il tutore non potrà essere rimosso senza prima aver sottoposto le proprie ragioni al Giudice Tutelare che, nelle more dell'instaurazione del contraddittorio con il tutore, può sospenderlo dalla carica, ove ricorrano ragioni di stretta urgenza (in relazione al pericolo di pregiudizio per gli interessi dell'interdetto).
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Elisa Fea
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