Avvocato Francesco Guido a Cosenza

Francesco Guido

Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni

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Comunione legale e "presunzione muciana"

Scritto da: Francesco Guido - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La disciplina della comunione legale dei beni tra coniugi, introdotta dall’art. 177 c.c., è volta alla tutela dell’unità familiare, perseguita attraverso il regime dell’attribuzione comune degli acquisti compiuti in costanza di matrimonio.

A differenza della comunione ordinaria è “senza quote” in quanto i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Cass. Civ. Sent. n. 14093/2010).

Quanto all’oggetto della comunione la giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell’acquisto, non rileva il carattere del bene e “la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto” (G. Cian e A. Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, 2015).

Dallo svolgimento delle sia pur brevi premesse a carattere generale sin qui esposte, può desumersi la potenziale complessità dei rapporti fra il regime della comunione legale e l’acquisizione, a vario titolo, di beni o di diritti al patrimonio del coniuge.

Quanto precede assume maggiore rilievo se raffrontato alla circostanza per cui,  non qualunque acquisto pervenuto in costanza di matrimonio rientra ex lege nella comunione, come si evidenzia dalla disamina dell’art. 179 c.c., norma tramite la quale cui il legislatore ha posto una serie di limiti.

Ci si è, dunque, chiesti se a seguito della riforma del diritto di famiglia, mediante l’introduzione delle legge n. 151 del 1975, la cosiddetta “presunzione muciana”, posta dall’art. 70 l. fall., con riguardo ai beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia o meno operante con riferimento alla comunione legale.

In particolare il quesito fa riferimento alla nota problematica posta dal fatto che la suddetta presunzione assoggetta il coniuge del fallito all’onere spesso faticoso, se non addirittura impossibile, di provare la provenienza del denaro.

La Cassazione a Sezioni Unite, (sentenza n. 5291/1997), ha risposto negativamente, peraltro, con estensione al regime della separazione dei beni, specificando che, nel caso della comunione, l’ostacolo all’operatività della presunzione suddetta è posto, non tanto dall’irrilevanza dei profili di chi, fra i coniugi, compia l’acquisto, o dalla provenienza del denaro, quanto, piuttosto, dalla rete di princìpi che, a seguito dell’introduzione della riforma, qualifica la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi “facendone l’espressione di precisi valori costituzionali, quali quelli della parità e della pari dignità dei coniugi”.  

Per quanto poi riguarda la separazione dei beni, l’inoperatività dell’art. 70 l. fall. è fatta discendere dalla Suprema Corte dalla circostanza per cui mal si comprenderebbe il rimedio della separazione giudiziale dei beni, previsto dall’art. 193 c.c., per il caso di disordini degli affari del coniuge in comunione, se il regime di separazione rappresentasse campo libero per l’operare della “presunzione muciana” (Cass. Civ. Sent. n. 1501/2000).

Si è, inoltre, osservato che la “presunzione muciana” è stata implicitamente abrogata proprio dalla riforma del diritto di famiglia, ispirata al canone sovraordinato della parità della posizione tra i coniugi (Cass. Civ. Sent. n. 2272/1996).

E’ pacificamente ritenuto in giurisprudenza che la norma di cui all’art. 70 l. fall., sulla presunzione di acquisto dei beni da parte del coniuge a titolo oneroso, con il denaro del fallito, contrasti con il principio dell’effettività degli acquisti personali, corollario della pari dignità, la quale esclude la sudditanza economica anche del coniuge dell’imprenditore.

In altri termini l’art. 177 c.c. poggia sulla presunzione che il compendio dei beni comuni sia risultante da un apporto eguale da parte di entrambi i coniugi che prevale sulla presunzione, iuris tantum, di cui alla legge fallimentare.

Pertanto, ove al prezzo d’acquisto provveda soltanto il coniuge imprenditore, realizzando propri beni personali, ovvero con denaro distratto dall’azienda personale da lui soltanto gestita, ex art. 179 c.c., 1° comma, lett. c), d) ed f) 2° comma, e di ciò non sia fatta menzione nel relativo atto, con la consequenziale attribuzione dei beni alla comunione, le posizioni dei creditori restano tutelate dalla possibilità del curatore di denunciare l’inefficacia di detta attribuzione secondo le previsioni di cui agli artt. 64 e 66 della citata legge fallimentare.

 

 

Bibliografia

G. Cian e A. Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, 2015


Avv. Francesco Guido - Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni

Ho esperienza settoriale in materia di diritto penale per colpa medica e reati contro la persona mentre in diritto civile mi occupo di famiglia e minori, volontaria giurisdizione, assicurazioni, successioni e donazioni. Tratto ampia casistica in tema di modifica accordi di separazione e divorzio, nonché separazione tra coniugi e regime di affidamento dei minori. Sono legale di fiducia di un sindacato autonomo in materia di professioni sanitarie. Dopo la laurea presso l'Università di Roma Tor Vergata, ho conseguito la specializzazione ad indirizzo notarile presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro.




Francesco Guido

Esperienza


Diritto del lavoro

Ho avuto modo di occuparmi di numerose vertenze, anche di rilievo pubblico, per lo più a carattere stragiudiziale, riguardanti il diritto del lavoro. Oltre ad essere il legale di fiducia del sindacato autonomo SUL Calabria, in materia di diritto sanitario, rappresento numerosissimi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza (medici, oss, infermieri) in numerose vertenze di diritto sanitario e di lavoro contro l'Azienda medesima. Soltanto lo scorso anno, sempre a titolo di esempio concreto, ho rappresentato, nell'ambito di una vertenza stragiudiziale, 30 dipendenti del Pronto Soccorso dell'A.O di Cosenza.


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Mi occupo da oramai 2 anni dello studio approfondito e quotidiano delle vigenti normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con precipua specificità all'ambito sanitario-ospedaliero. Sempre nell'ambito della sicurezza sul lavoro e salubrità dei locali ove si svolge l'attività lavorativa, rappresento la maggior parte degli operatori del Pronto Soccorso HUB dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata" di Cosenza (medici, infermieri, oss).


Previdenza

Ho vasta e particolareggiata esperienza nell'assistenza di vertenze contro INPS e di ricorsi innanzi alla Corte dei Conti, sia per quanto concerne le pensioni civili, sia per quelle militari. In particolare con riferimento a queste ultimi ho esperito ricorsi per il ricalcolo pensionistico anche ex art. 54


Altre categorie:

Diritto sindacale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Affidamento, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Diritto penale, Incidenti stradali, Stalking e molestie, Risarcimento danni, Divorzio, Matrimonio, Sostanze stupefacenti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Omicidio, Multe e contravvenzioni, Incapacità giuridica, Negoziazione assistita, Tutela del consumatore, Edilizia ed urbanistica, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

Covid-19: Emergenza e Diritti. Prevenzione e Precauzione.

Ambiente Diritto - Rivista Scientifica Classe A. Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - 10/2020

Il convegno si è svolto nella modalità webinair a causa delle vigenti restrizioni che impediscono la formazione in presenza. Le intensissime sessioni si sono svolto nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2020, mediante gli autorevoli interventi di insigni giuristi quali avvocati e docenti universitari. Le relazioni hanno avuto ad oggetto la delicatissima quanto attuale tematica delle prevenzione rispetto a condotte pregiudizievoli per il personale sanitario in considerazione degli effetti letali della pandemia. Le riflessioni svolte hanno avuto l'indubbio merito di offrire fondamentali strumenti interpretativi ai giuristi iscrittisi all'evento, ripercorrendo un'ampia e particolareggiata rassegna dei principali orientamenti dottrinari in materia. Si è, in sintesi, affrontato sia il profilo della responsabilità in ambito sanitario con riferimento al contagio da Covid-19, sia le modalità di prevenzione dal contagio medesimo e gli eventuali diritti relativi al "danno" subito dal contagiato.

Intervista pubblica

Chiesti più medici al Pronto Soccorso

Gazzetta del Sud - 11/2020

In qualità di legale di fiducia del SUL Calabria, Sindacato Unitario dei Lavoratori, a far tempo dall'anno 2019 ho sempre seguito con costanza, determinazione e continuativa consulenza un gruppo di circa 40 lavoratoti della sanità, tra medici, infermieri ed oss, interfacciandomi anche personalmente con ciascuno di loro al fine di ascoltarne le problematiche, redigere diffide all'Azienda Ospedaliera di riferimento ed intervenire anche tramite incontri con le istituzioni al fine di risolvere o attenuare le problematiche che affliggono i lavoratori nella propria qualità di sanitari esposti a rischio ogni giorno. Inoltre tali interventi del sottoscritto legale, erano sempre finalizzati anche al miglioramento dei servizi sanitari e ciò nell'interesse di tutti i cittadini. Detta attività si è sempre svolta nel massimo rispetto delle istituzione e delle diverse Direzioni Generali e Sanitarie susseguitesi nel tempo, posto che la maggior parte delle vertenze è stata risolta mediante incontri diretti dello scrivente legale con le figure apicali dell'Azienda Ospedaliera. Attività che, pur nel rispetto degli interlocutori, non ha mai fatto sconti a nessuno, tenendo ben fisso l'obiettivo di migliorare il servizio per tutti i cittadini, di denunciare le criticità, anche pubblicamente ed a mezzo stampa ed, al contempo, di tutelare la posizione lavorativa e la salubrità del luogo di lavoro dei sanitari oltreché, soprattutto, salvaguardarne la sicurezza ed incolumità personale.

Caso legale seguito

Ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso INPS per il riconoscimento di invalidità civile totale a seguito di fascite necrotizzante

Anno 2021 - Tribunale civile di Cosenza - Sezione Lavoro

Si tratta di un ricorso per ATP avverso un verbale di accertamento medico legale per il riconoscimento dell’invalidità civile emesso dalla Commissione Medica per l’Accertamento dell’Invalidità civile. La ricorrente contraeva la gravissima patologia denomina "fascite necrotizzante" all'esito della quale subiva una serie di interventi chirurgici e riportava conseguente lesive permanenti sia a livello estetico, sia di tipo funzionale. Fatto sta la Commissione Medica dell'INPS rigettava la richiesta di invalidità al 100% sull'erroneo, pur avendola in passato riconosciuta alla medesima persona e ciò basandosi sull'erroneo presupposto che era medio tempore addirittura migliorato il suo stato di salute. Pertanto, a fronte di tali determinazioni della Commissione Medica, ritenute incongrue dalla ricorrente, veniva affidato al sottoscritto difensore il mandato di richiedere all’INPS una rettifica della valutazione esposta nel verbale in contestazione e ciò sulla scorta di una serie di circostanze di carattere medico-legale opponibili in concreto. Si rendeva pertanto necessario esperire la procedura di accertamento tecnico preventivo che si concludeva con l'omologa da parte del Giudice adito della perizia del CTU incaricato, il quale riconosceva all'assistita il 100% di invalidità. L'esito favorevole del procedimento in esame consentiva pertanto alla cliente, non solo di vedersi nuovamente riconosciuta la corresponsione della pensione di invalidità, ma anche di ottenere tutti gli arretrati medio tempore non versati con rivalutazione.

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