Avvocato Francesco Guido a Cosenza

Francesco Guido

Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni

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Pronto Soccorso: ricognizione dei requisiti minimi in campo igienico-sanitario e delle prestazioni sanitarie erogate

Scritto da: Francesco Guido - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La vexata quaestio dell'adeguatezza dei luoghi adibiti a Pronto Soccorso o, per meglio dire ad Unità Operativa Complessa di Emergenza -Urgenza, sotto il profilo giuridico, può essere definita soltanto in termini di riduzione dei margini di indeterminatezza che la normativa tradizionalmente presenta.

Quanto precede è agevolmente comprensibile se si considera che non esiste una legislazione unitaria di settore utilmente invocabile ai fini dell'individuazione dei requisiti che ciascuna struttura deve possedere sì da risultare conforme e, come tale, sicura per l'utenza e per gli operatori sanitari.

La materia è, invece, contraddistinta da indicazioni normative frammentarie ed estremamente mutevoli e ciò proprio in ragione dell'attribuzione alle Regioni di poteri "rafforzati" in tema di organizzazione dei servizi sanitari, a seguito dell'introduzione del novellato Titolo V della Costituzione.

Prescinde da questa sede la pur rilevante opportunità di svolgere un'indagine approfondita circa l'efficacia di un simile assetto costituzionale, ragion per cui l'analisi che ci occupa è esclusivamente mirata a delineare un quadro didascalico delle più "comuni" norme di settore rappresentanti l'impalcatura più o meno diffusa nelle 20 regioni italiane.

Non desti meraviglia l'utilizzo del termine "comune" che, in verità, generalmente, mal si concilia con il comune sentire circa la necessità della "certezza del diritto" vigente sull'intero territorio nazionale.

Purtroppo, però, l'immensa questione dell'inadeguatezza del sistema sanitario di talune regioni (prima fra tutte la Calabria, oramai da anni ultima nelle classifiche stilate da più enti in ordine ai requisiti qualitativi del servizio sanitario offerto), pone in serio dubbio il sostanziale rispetto delle norme generali che, pur vigenti almeno formalmente, dovrebbero valere ad ogni latitudine dello Stato italiano, mentre sovente sono disattese.

Sorgerebbe dunque spontaneo il quesito in ordine alle ragioni per le quali l'ordinamento giuridico non reagisca con determinazione rispetto alle molteplici violazioni sia di norme generali, sia di leggi speciali poste in essere dalle Aziende Ospedaliere, talora persino palesemente, tanto da trovare ampia narrazione sulla stampa cartacea e telematica.

Anche in questo caso l'approfondimento condurrebbe lontano e, comunque, ben oltre il thema della presente trattazione.

Sia sufficiente considerare che ogni ente regionale, pur nei limiti imposti dalla Costituzione, com'è ovvio, attua pienamente il principio dell'autonomia organizzativa di Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, Centri Spoke, Centri Hub e medicina del territorio a vario titolo (ivi compresi i medici di famiglia).

Fatto sta che ciascuno di tali organi assume, a sua volta, funzioni di autogoverno, per lo meno limitatamente alla definizione degli obiettivi e delle linee guida, nonché dei controlli igienico-sanitari.

Se a tali considerazioni si aggiunge che non poche sono le aziende sanitarie ed ospedaliere soggette alle norme speciali previste per il commissariamento, mentre addirittura nel caso della Regione Calabria è in carica un commissario regionale ad acta da oltre 10 anni, ben si comprende come la pretesa di definire un quadro normativo unitario non sia difficile, bensì inutile.

Certamente appare, per altro verso, opportuno annoverare le principali linee guida in tema di organizzazione dei servizi sanitari, avuto riguardo dell'irrinunciabile necessità (soprattutto in tempo di pandemia da Covid-19) di approntare tutte le idonee condizioni igienico-sanitarie ritenute conformi agli orientamenti scientifici prevalenti, soprattutto a beneficio degli ambulatori e dei locali complementari ed annessi ove hanno sede i Pronto Soccorso.

L'itinerario della ricognizione normativa in argomento non può che partire dal principale assetto legislativo in materia di individuazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria ( i cosiddetti LEA): il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 08 febbraio 2002 al n. 33.

Nell'allegato 1 del Decreto, alla lettera G, è prescritto che sull'intero territorio nazionale debbano essere garantite: a) attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie; b) attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; c) attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool; d) attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale; e) attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV.

Posto che più d'una di tali attività dovrebbero svolgersi regolarmente anche presso gli ambulatori dei Pronto Soccorso, è agevole rilevare come, ad esempio in tema di trattamento delle patologie psichiatriche, non di rado tali reparti siano completamente sprovvisti degli idonei mezzi per la gestione in sicurezza di simili pazienti.

A favore di tale interpretazione - e cioè della necessità che all'interno del Pronto Soccorso dovrebbero normalmente realizzarsi, quantomeno, i primi interventi di messa in sicurezza dei pazienti affetti da patologie psichiatriche - milita un altro argomento.

L'allegato 2C del medesimo decreto, in tema di prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, include due sole prestazioni che non possono essere erogate in regime di degenza ordinaria, ossia: nevrosi depressiva (eccetto urgenze) e nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze).

Ne deriva che negli altri casi, al cospetto di patologie psichiatriche, per la realizzazione dei livelli essenziali deve essere garantito un efficace intervento di stabilizzazione di tali degenti. Fermo restando che persino nei due casi summenzionati è obbligatorio un adeguato intervento in condizioni di urgenza. 

Particolarmente interessante appare, poi, il contenuto del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.07.2017 al n. 127, in tema di Regolamento recante la "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

L'art. 1 della norma in argomento, in tema di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, al comma 2 prevede che le regioni debbano adottare un provvedimento generale di programmazione in ordine alla dotazione dei posti letto ospedalieri in base alla popolazione residente nei diversi territori, avendo quale limite, certamente non insuperabile né perentorio, i 3,7 posti letto per mille abitanti.

L'allegato 1 del decreto di cui trattasi, all'art. 1, comma 1.2  propone una visione integrata dell'assistenza sanitaria in virtù della quale: "l'ospedale deve assolvere ad una funzione specifica di gestione delle problematiche assistenziali dei soggetti affetti da una patologia (medica o chirurgica) ad insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, ovvero di gestione di attività programmabili che richiedono un contesto tecnologicamente ed organizzativamente articolato e complesso, capace di affrontare, in maniera adeguata, peculiari esigenze sanitarie sia acute che post- acute e riabilitative". 

A prescindere dalla mera dichiarazione d'intenti della norma in esame, pur perseguente il lodevole scopo di unificare nazionalmente i livelli essenziali di assistenza, è tangibilmente verificato come in talune realtà regionali i Pronto Soccorso riescano - e non senza inveterate criticità - a gestire a malapena l'ordinaria amministrazione.  

Sempre a mente della medesima norma, in ogni caso, l'ospedale dovrebbe assicurare la gestione del percorso diagnostico terapeutico (PDT) del problema clinico di cui si fa carico, sia all'interno del presidio che all'interno della rete ospedaliera, affinché possa essere assicurata, anche in fase successiva alla prima accettazione, l'allocazione dei pazienti presso i presidi che dispongano di un livello organizzativo coerente con la complessità assistenziale del caso da trattare.

Di fondamentale rilevanza appare, inoltre, richiamare la seguente parte della norma che disciplina il ricovero dei pazienti, secondo il principio della garanzia del poso letto, se ritenuto necessario dai medici del Pronto Soccorso: "la gestione dei posti letto deve avvenire pertanto con la massima flessibilità, al fine di assicurare la maggior dinamicità organizzativa rispetto alla domanda appropriata di ricovero, con specifica rilevanza per le necessità provenienti dal pronto soccorso aventi le caratteristiche dell'urgenza e dell'emergenza. E’ raccomandata anche l'informatizzazione delle disponibilità dei posti letto per aree geografiche".

In altri termini la disposizione del ricovero nei reparti di degenza, a beneficio dei pazienti per i quali sussistano idonee indicazioni mediche, qualora venisse rispettata, non solo garantirebbe l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in esame, ma determinerebbe, senz'altro, il realizzarsi di migliori condizioni igienico-sanitarie dei Pronto Soccorso, i quali non si vedrebbero più sovraffollati e contraddistinti da esecrabili condizioni di promiscuità.

L'art. 6 dell'allegato 1 del Decreto al comma 3° dispone che ogni struttura, tenendo anche conto del suo interfacciamento con la componente impiantistica e con le attrezzature, ha l'obbligo del rispetto, assicurato con controlli periodici, dei contenuti degli atti normativi e delle linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza delle strutture con riferimento a:  protezione antisismica; - antincendio; - radioprotezione - sicurezza per i pazienti, degli operatori e soggetti ad essi equiparati; - rispetto della privacy sia per gli aspetti amministrativi che sanitari; - monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza delle attrezzature biomedicali; - graduale sostenibilità energetico-ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici; - smaltimento dei rifiuti; - controlli periodici per gli ambienti che ospitano aree di emergenza, sale operatorie, rianimazione e terapie intensive e medicina nucleare; - monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza degli impianti tecnici e delle attrezzature biomedicali; - controllo periodico della rispondenza delle opere edilizie alle normative vigenti.

Norma che se fosse realizzata garantirebbe la sicurezza degli ambulatori ove si erogano le prestazioni sanitarie, sia agli operatori, sia ai pazienti.

Ci si chiede in quale modo possa, invece, dirsi realizzato il sacrosanto diritto alla "privacy" in contesti ambientali ove, sovente, le prestazioni di carattere sociosanitario, ivi incluse le operazioni di igiene dei pazienti non autosufficienti, avvengono al cospetto di tutti gli stazionanti, siano essi degenti o congiunti dei medesimi, nel corso delle ben note ore di attesa che ciascuno sperimenta in Pronto Soccorso.

Infine vale la pena soffermare la riflessione sull'art. 9.2.1 Ospedale sede di Pronto Soccorso che prevede il seguente testuale obbligo: "Deve essere dotato di letti di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) proporzionali al bacino di utenza e alla media degli accessi".

In altri termini, ai fini del rispetto della norma si renderebbe essenziale la presenza di un O.B.I. a servizio di ciascun Pronto Soccorso avente i requisiti dettati dal Decreto, a maggior ragione nel caso in cui dovesse trattarsi di Ospedale D.E.A. di II Livello (Hub).

Raccogliendo le fila di quanto sin qui argomentato, senza alcuna presunzione di completezza espositiva, si è tentato di offrire un quadro comparativo d'insieme delle carenze più o meno riscontrabili in determinati Pronto Soccorso, avuto riguardo, invece, delle prescrizione di legge per la garanzia dei livelli essenziali di prestazione.


Avv. Francesco Guido - Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni

Ho esperienza settoriale in materia di diritto penale per colpa medica e reati contro la persona mentre in diritto civile mi occupo di famiglia e minori, volontaria giurisdizione, assicurazioni, successioni e donazioni. Tratto ampia casistica in tema di modifica accordi di separazione e divorzio, nonché separazione tra coniugi e regime di affidamento dei minori. Sono legale di fiducia di un sindacato autonomo in materia di professioni sanitarie. Dopo la laurea presso l'Università di Roma Tor Vergata, ho conseguito la specializzazione ad indirizzo notarile presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro.




Francesco Guido

Esperienza


Diritto del lavoro

Ho avuto modo di occuparmi di numerose vertenze, anche di rilievo pubblico, per lo più a carattere stragiudiziale, riguardanti il diritto del lavoro. Oltre ad essere il legale di fiducia del sindacato autonomo SUL Calabria, in materia di diritto sanitario, rappresento numerosissimi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza (medici, oss, infermieri) in numerose vertenze di diritto sanitario e di lavoro contro l'Azienda medesima. Soltanto lo scorso anno, sempre a titolo di esempio concreto, ho rappresentato, nell'ambito di una vertenza stragiudiziale, 30 dipendenti del Pronto Soccorso dell'A.O di Cosenza.


Sicurezza ed infortuni sul lavoro

Mi occupo da oramai 2 anni dello studio approfondito e quotidiano delle vigenti normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con precipua specificità all'ambito sanitario-ospedaliero. Sempre nell'ambito della sicurezza sul lavoro e salubrità dei locali ove si svolge l'attività lavorativa, rappresento la maggior parte degli operatori del Pronto Soccorso HUB dell'Azienda Ospedaliera "Annunziata" di Cosenza (medici, infermieri, oss).


Previdenza

Ho vasta e particolareggiata esperienza nell'assistenza di vertenze contro INPS e di ricorsi innanzi alla Corte dei Conti, sia per quanto concerne le pensioni civili, sia per quelle militari. In particolare con riferimento a queste ultimi ho esperito ricorsi per il ricalcolo pensionistico anche ex art. 54


Altre categorie:

Diritto sindacale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Affidamento, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Diritto penale, Incidenti stradali, Stalking e molestie, Risarcimento danni, Divorzio, Matrimonio, Sostanze stupefacenti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Omicidio, Multe e contravvenzioni, Incapacità giuridica, Negoziazione assistita, Tutela del consumatore, Edilizia ed urbanistica, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

Covid-19: Emergenza e Diritti. Prevenzione e Precauzione.

Ambiente Diritto - Rivista Scientifica Classe A. Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - 10/2020

Il convegno si è svolto nella modalità webinair a causa delle vigenti restrizioni che impediscono la formazione in presenza. Le intensissime sessioni si sono svolto nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2020, mediante gli autorevoli interventi di insigni giuristi quali avvocati e docenti universitari. Le relazioni hanno avuto ad oggetto la delicatissima quanto attuale tematica delle prevenzione rispetto a condotte pregiudizievoli per il personale sanitario in considerazione degli effetti letali della pandemia. Le riflessioni svolte hanno avuto l'indubbio merito di offrire fondamentali strumenti interpretativi ai giuristi iscrittisi all'evento, ripercorrendo un'ampia e particolareggiata rassegna dei principali orientamenti dottrinari in materia. Si è, in sintesi, affrontato sia il profilo della responsabilità in ambito sanitario con riferimento al contagio da Covid-19, sia le modalità di prevenzione dal contagio medesimo e gli eventuali diritti relativi al "danno" subito dal contagiato.

Intervista pubblica

Chiesti più medici al Pronto Soccorso

Gazzetta del Sud - 11/2020

In qualità di legale di fiducia del SUL Calabria, Sindacato Unitario dei Lavoratori, a far tempo dall'anno 2019 ho sempre seguito con costanza, determinazione e continuativa consulenza un gruppo di circa 40 lavoratoti della sanità, tra medici, infermieri ed oss, interfacciandomi anche personalmente con ciascuno di loro al fine di ascoltarne le problematiche, redigere diffide all'Azienda Ospedaliera di riferimento ed intervenire anche tramite incontri con le istituzioni al fine di risolvere o attenuare le problematiche che affliggono i lavoratori nella propria qualità di sanitari esposti a rischio ogni giorno. Inoltre tali interventi del sottoscritto legale, erano sempre finalizzati anche al miglioramento dei servizi sanitari e ciò nell'interesse di tutti i cittadini. Detta attività si è sempre svolta nel massimo rispetto delle istituzione e delle diverse Direzioni Generali e Sanitarie susseguitesi nel tempo, posto che la maggior parte delle vertenze è stata risolta mediante incontri diretti dello scrivente legale con le figure apicali dell'Azienda Ospedaliera. Attività che, pur nel rispetto degli interlocutori, non ha mai fatto sconti a nessuno, tenendo ben fisso l'obiettivo di migliorare il servizio per tutti i cittadini, di denunciare le criticità, anche pubblicamente ed a mezzo stampa ed, al contempo, di tutelare la posizione lavorativa e la salubrità del luogo di lavoro dei sanitari oltreché, soprattutto, salvaguardarne la sicurezza ed incolumità personale.

Caso legale seguito

Ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso INPS per il riconoscimento di invalidità civile totale a seguito di fascite necrotizzante

Anno 2021 - Tribunale civile di Cosenza - Sezione Lavoro

Si tratta di un ricorso per ATP avverso un verbale di accertamento medico legale per il riconoscimento dell’invalidità civile emesso dalla Commissione Medica per l’Accertamento dell’Invalidità civile. La ricorrente contraeva la gravissima patologia denomina "fascite necrotizzante" all'esito della quale subiva una serie di interventi chirurgici e riportava conseguente lesive permanenti sia a livello estetico, sia di tipo funzionale. Fatto sta la Commissione Medica dell'INPS rigettava la richiesta di invalidità al 100% sull'erroneo, pur avendola in passato riconosciuta alla medesima persona e ciò basandosi sull'erroneo presupposto che era medio tempore addirittura migliorato il suo stato di salute. Pertanto, a fronte di tali determinazioni della Commissione Medica, ritenute incongrue dalla ricorrente, veniva affidato al sottoscritto difensore il mandato di richiedere all’INPS una rettifica della valutazione esposta nel verbale in contestazione e ciò sulla scorta di una serie di circostanze di carattere medico-legale opponibili in concreto. Si rendeva pertanto necessario esperire la procedura di accertamento tecnico preventivo che si concludeva con l'omologa da parte del Giudice adito della perizia del CTU incaricato, il quale riconosceva all'assistita il 100% di invalidità. L'esito favorevole del procedimento in esame consentiva pertanto alla cliente, non solo di vedersi nuovamente riconosciuta la corresponsione della pensione di invalidità, ma anche di ottenere tutti gli arretrati medio tempore non versati con rivalutazione.

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