Avvocato Francesco Paolo Cherra a Roma

Francesco Paolo Cherra

Avvocato Civilista specializzato in materia di Responsabilità Sanitaria


Informazioni generali

Avvocato civilista patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori. Ho un'esperienza ultradecennale nell'ambito della Responsabilità Sanitaria. Fornisco una prima consulenza gratuita diretta alla valutazione del caso presentato. Nella circostanza in cui ricorrano le condizioni minime necessarie per richiedere un risarcimento derivante da un errore medico, fornisco assistenza legale gratuita, anticipando integralmente tutte le spese necessarie sia stragiudiziali che giudiziali che vengono contrattualmente e dettagliatamente stabilite con l'Assistito.

Esperienza


Malasanità e responsabilità medica

Ho patrocinato negli ultimi 5 anni oltre 100 giudizi in materia d Responsabilità sanitaria. Sono attualmente membro del Comitato Valutazione Sinistri di una delle maggiori strutture sanitarie universitarie del Lazio, nonché fiduciario di primarie Società di Assicurazioni italiane ed estere specializzate nella RCT delle Strutture sanitarie pubbliche e private.


Mediazione

Ho preso parte a oltre 150 incontri di mediazione in materia di responsabilità sanitaria, ottenendo eccellenti risultati anche in una categoria di mediazioni che non ha statisticamente una percentuale alta di successo.


Diritto civile

Avvocato cassazionista esercito la professione in ambito civilistico dal 2002. Ho maturato una significativa esperienza nella responsabilità sanitaria, attraverso la risoluzione positiva di controversie sia in ambito stragiudiziale che giudiziale.


Altre categorie:

Diritto assicurativo, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Monografia: “Aspetti giuridici e medico-legali della compatibilità carceraria”

Monografia: “Aspetti giuridici e medico-legali della compatibilità carceraria” – Marsella, Cozzi, Cherra, Giammatteo, Faedda, Treglia, Cammarano - SEU Società Editrice Universo, Roma.

Pubblicazione legale

“The civil liability of paediatric dentist trains of thought on novelties introduced by Law n. 24/2017 (Gelli-Bianco Law)” – European Journal of Paediatric Dentistry, Roma.

Il presente studio offre una lettura sui principali temi introdotti della Legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), relativi ai profili di responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria e, nel particolare, a quelli dell'odontoiatra, con uno specifico richiamo alle due ipotesi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) previste dal dettato normativo. Seguono alcuni spunti di riflessione sul particolare tipo di obbligazione che assumono gli operatori odontoiatri sempre più spesso chiamati a fornire prestazioni ‘miste’, che vedono confluire nel medesimo trattamento, necessarie attività di cura unite a interventi puramente estetici. Superata ormai dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina prevalente la tesi, lungamente dibattuta, relativa alla distinzione tra ‘obbligazione di mezzi’ e ‘obbligazione di risultato’, la presente disamina pone in evidenza i mezzi che l'odontoiatra ha oggi a disposizione, per prevenire azioni di risarcimento dei danni conseguenti all'attività da lui prestata, sia essa semplicemente curativa, puramente estetica o implicante entrambe le fattispecie.

Pubblicazione legale

“Autodeterminazione e responsabilità sanitaria: le trasfusioni di sangue nei pazienti Testimoni di Geova”. – Pratica Medica & Aspetti Legali, Roma.

E’ risaputo come sia opinione dei Testimoni di Geova che sussistano valide ragioni per sottrarsi a trasfusioni di sangue. La ragione fondamentale per cui Dio comanderebbe di astenersi dal sangue è che questo rappresenterebbe un qualcosa di sacro. Tale convinzione sarebbe confermata da alcuni passi del Pentateuco in cui verrebbe enunciato il divieto tassativo di considerare la trasfusione come una teraa e, quindi, sarebbe proibito spargere o usare sangue. Perciò, sarebbe la stessa Bibbia che imporrebbe di non accettare sangue, o suoi componenti in nessuna forma, neanche fosse sotto forma di cibo o di trasfusioni. In particolare, nella Genesi, dopo il diluvio, Dio diede a Noè e alla sua famiglia il permesso di inserire carne animale nella loro alimentazione, ma, al contempo, comandò di non mangiare sangue dicendo: “solo non dovete mangiare la carne con la sua anima, il suo sangue”; tali argomentazioni sarebbero confermate anche da altri brani in cui si afferma che “non dovete mangiare il sangue di nessuna sorta di carne, perché l’anima di ogni sorta di carne è il suo sangue. Chiunque lo mangi sarà stroncato”. A ben vedere, un’altra lettura dei testi Sacri permetterebbe una diversa interpretazione, quella secondo cui tali indicazioni sono regole imposte per motivi di corretta alimentazione. Inoltre, altri precetti simili, sempre riguardanti contenuti sostanzialmente rituali, sarebbero da rinvenire in altre parti delle Sacre Scritture (come ad esempio il divieto di mangiare carne il venerdì) e in altre fedi monoteiste (si consideri che il Corano fa divieto di mangiare carne di maiale). Secondo questa lettura...

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Lo studio

Francesco Paolo Cherra
Via Ruffini 2/a
Roma (RM)

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