Per l’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito dirime la responsabilità del custode. Secondo l’orientamento prevalente si tratterebbe di responsabilità oggettiva; la ricorrenza del fortuito varrebbe ad interrompere il nesso di causalità tra (cosa in) custodia e danno. così che sembrerebbe preclusa ogni indagine circa la condotta con- cretamente osservata dal convenuto. Così tuttavia non è mai, o quasi mai, posto che la magnificazione o, al contrario, la censura della condotta prestata dal custode, raramente non interviene. La cosa è però perfettamente comprensibile, se non altro per l’apparente liaison che intercorre tra la causa legale di esclusione della responsabilità da custodia, i.e. il caso fortuito, e l’attività di cui è onerato il custode. Ciò detto, è evidente che è dalla concreta conformazione del fortuito e/o dell’onere di apprestamento delle cautele volte ad evitarlo, che dipende la definitiva allocazione del danno. (...) In molti casi (...) non si discute tanto della materiale derivazione del danno da una data fonte di pericolo, naturalisticamente intesa, quanto, piuttosto, della idoneità di determinate cautele ad elidere od attenuare il danno o pericolo, e dunque della liceità od illiceità dell’agire comunque censurato, e cioè dell’eventuale inerzia.
Fonte: Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 590 ss.
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.
Diritto amministrativo, Contratti, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento.
Riccardo Riccò
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