Per la giurisprudenza che da più di trent’anni si è consolidata, la comunione legale dei coniugi è comunione strutturalmente senza quote (1). Più recente il consolidamento del principio per cui l’esecuzione per debiti personali di uno solo dei coniugi deve riguardare il o i beni (in comunione) nella loro interezza e non, dunque, per la metà di ideale spettanza del coniuge debitore, e va per tanto promossa nei confronti di entrambi i coniugi, necessariamente (2). Al coniuge non debitore spetterebbe il diritto al prelievo del 50% del ricavato lordo della vendita del bene (per l’intero) staggito, secondo l’orientamento della giurisprudenza oggi - forse – prevalente (3). Per la revoca della dotazione del fondo patrimoniale di un bene personale (od anche a fortiori coniugale) il creditore particolare deve trarre a giudizio anche, necessariamente, il coniuge non debitore, quando anche questi non fosse parte (formale) dell’atto impugnato né di quello istitutivo del fondo, dice la Cassazione, sez. 3a (4). Per la revoca degli atti dispositivi dei beni in comunione, anche se acquisitivi, il litisconsorzio necessario dei coniugi è imposto dalla giurisprudenza ancor oggi - forse – minoritaria (5). Nell’articolo che segue l’autore sottopone ad analisi critica i principi di diritto espressi nelle massime 1, 3 e 5, anzi riportate.
Fonte: Gazzetta Forenze, fasc. 6/2023
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.
Diritto amministrativo, Contratti, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento.
Riccardo Riccò
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