Del 2013 la norma che impedisce di sottoporre ad esecuzione forzata (espropriazione) la casa del debitore. In caso di debiti tributari solamente. Modificata infatti la legge sulla riscossione fiscale. Non altre (almeno significativamente), che io sappia. Ma, "casa", intendiamoci. Si deve trattare di immobile, abitativo, non di lusso (non comunque A8 od A9!) - i. Dell'unico immobile di proprietà (del debitore) - ii. Ove lo stesso (debitore) abbia fissato la propria residenza, giusta le risultanze d'anagrafe comunale (de la p. r.) - iii. Prima casa (non è questo il punto): avesse il debitore, mettiamo, due immobili, il Fisco ben potrebbe "aggredire" anche solo uno di questi. Prima casa magari. - Fondo patrimoniale: al Fisco non interessa gran ché la cosa (...).
Fonte: Persona e danno, 2/2022 - leggi l'articolo
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.
Diritto amministrativo, Contratti, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento.
Riccardo Riccò
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Reggio Emilia (RE)
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