Al fallimento, anche se solo fortunae, si è sempre storicamente guardato come ad una sciagura. Per le conseguenze patrimoniali e personali che ad esso conseguivano. L’insolvente infatti, spesso e volentieri, si dava alla fuga, propter debita, appunto.
Le cose sono come noto cambiate, significativamente, a seguito delle varie riforme introdotte, anche di recente, che hanno reso senz’altro più favorevole, razionale, moderna, meno afflittiva, la disciplina dell’insolvenza. Ancor oggi, tuttavia, non è infrequente che l’imprenditore cerchi di ritardare il più possibile il proprio fallimento, facendolo come si dice per ultimo! Così che, spesso accade, che, carte vere o false, si presenti l’imprenditore in banca per ottenere la liquidità necessaria quanto meno al «galleggiamento». Magari è la stessa banca, già sua creditrice, a chiamarlo per concedergli finanza nuova, ulteriore, in caso necessaria ad evitare o ritardare quanto più possibile l’emersione dell’insolvenza e, in uno, al fine, «colpaccio», di assicurarsi il consolidamento delle garanzie eventualmente prestate, anzi ricevute, altrimenti revocabili. Erogata comunque sia (per colpa o dolo della banca) finanza sufficiente a consentire il mantenimento artificioso dell’impresa (finanziata) nel mercato, questo ne esce per forza di cose falsato. Ed i singoli creditori (della finanziata), quelli per lo meno in chirografo, subiscono un danno da inadempimento, ulteriore, distinguibile, proporzionale all’aggravamento del passivo conseguente alla artificiosa prosecuzione dell’impresa debitrice. E, a monte, dalla concessione del credito che l’ha resa possibile.
Fonte: Resp. civ. prev., f. 1-2, 2022, 465 ss.
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.
Diritto amministrativo, Contratti, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento.
Riccardo Riccò
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