Questione: il curatore in sede di verifica solleva eccezione di prescrizione presuntiva; il creditore non può far altro che deferire giuramento; il deferimento è ritenuto però inammissibile — data l'indisponibilità dei diritti del fallito, da parte del cu- ratore, e comunque perché questi sarebbe terzo, non parte (sic) — dalla giurisprudenza che si credeva sino a ieri consolidata; oggi, emerso orientamento contrario, anche tra i giudici della stessa S.C., si è chiesto l'intervento delle Ss.Uu. Fosse chiara la natura del fallimento, la sua stessa fenomenologia fondamentale, che colpisce il patrimonio del debitore per metterlo "nelle mani" del curatore, risulterebbe forse semplice, più semplice, dar soluzione al quesito posto. Ma così non è, assolutamente: il fallimento, lo spossessamento che esso produce, resta uno dei più grandi misteri del diritto moderno italiano.
Fonte: Gazzetta Forense, 1/2023
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.
Diritto amministrativo, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.
Riccardo Riccò
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