Per fronteggiare l'emergenza covid l'Italia ha introdotto varie disposizioni di legge (formale e/o materiale) e in particolare ha disposto la temporanea chiusura di determinati stabilimenti industriali ed esercizi commerciali. In conseguenza molti contratti di locazione sono risultati particolarmente onerosi per i conduttori colpiti dal c. d. lock- down. Per ciò la legge ha previsto una agevolazione fiscale in favore dei soggetti suindicati, concedendo loro un credito d'imposta pari al 60% del canone locatizio dovuto e pagato per i mesi di marzo aprile e maggio (di lock-down). Ciò che evidentemente presuppone la perdurante validità ed efficacia della locazione. Presupposto tuttavia non condiviso da parte della dottrina e della giurispriudenza che, invece, considera temporaneamente anzi parzialmente ineseguita la prestazione del locatore (durante il lock-down), per impossibilità - di utile fruizione di questa da parte del conduttore -, ritenendo in conseguenza che il canone della locazione relativo ai mesi di lock-down non sia dovuto e che il contratto locatizio possa essere per tal motivo risolto. Certo che il lock-down ha stravolto l'economia del rapporto di locazione come inizialmente convenuto. Certo anche che possa legittimare la risoluzione del contratto. Non però per la ragione di cui sopra. Su altre differenti basi, semmai.
Fonte: Gazzetta forense. Speciale Covid-19. Agg. 2021
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.
Diritto amministrativo, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.
Riccardo Riccò
Via Guido Da Castello 29
Reggio Emilia (RE)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy