L’amianto – già conosciuto nell’antichità – iniziò ad essere impiegato, nella moderna produzione industriale, sin da fine ottocento. Poi, come noto, nell’edilizia. Tale impiego rappresentò certamente, da un punto di vista tecnologico, un notevole passo in avanti. L'amianto possiede infatti qualità che nessun altro materiale, ex se, possiede: è termoisolante, incombustibile, fonoassorbente, inattaccabile da parte degli acidi ed estremamente flessibile. L’aerodispersione dei suoi micro-frammenti è però estremamente pericolosa per la salute umana: è da tempo notoria, oltre che scientificamente appurata, la stretta-diretta interrelazione tra l’amianto – l’aerodispersione delle sue polveri/micro-frammenti – e alcune gravi e gravissime patologie tumorali. Causa la prima. Effetto le ultime.Il nostro legislatore – con L. 12.3.1992, n. 257 –, per primo, almeno in Europa, ha disposto il divieto assoluto di estrazione, importazione e commercializzazione dell’amianto. Restano nondimeno da allocare i danni in concreto prodotti e che si andranno a produrre in futuro, pur se aventi genesi invero risalente. È infatti nota la lunga lunghissima latenza delle patologie amianto correlate. (...) Il presente contributo prende le mosse ed è anzi incentrato, prevalentemente, sul regime di responsabilità proprio dell’imprenditore, quale datore di lavoro, e dunque sul sistema di riparazione e sanzionatorio dei cc.dd. “infortuni” sul lavoro. Sono infatti i lavoratori, quelli esposti al rischio amianto, che hanno risentito maggiormente dei danni in questione, per causa od in occasione della prestazione lavorativa.
Fonte: Omnia - Trattati giuridici. Responsabilità civile, v. I, Torino 2019
Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.
Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.
Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.
E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.
Diritto amministrativo, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.
Riccardo Riccò
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