Riccardo Riccò

Diritto commerciale e dell'insolvenza




Informazioni generali

Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.

Esperienza


Eredità e successioni

Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.


Diritto commerciale e societario

Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.


Fallimento e proc. concorsuali

E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.


Altre categorie:

Diritto amministrativo, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.


Referenze

Pubblicazione legale

Eccezione di prescrizione presuntiva e giuramento decisorio nel processo di verifica dello stato passivo

Gazzetta Forense, 1/2023

Questione: il curatore in sede di verifica solleva eccezione di prescrizione presuntiva; il creditore non può far altro che deferire giuramento; il deferimento è ritenuto però inammissibile — data l'indisponibilità dei diritti del fallito, da parte del cu- ratore, e comunque perché questi sarebbe terzo, non parte (sic) — dalla giurisprudenza che si credeva sino a ieri consolidata; oggi, emerso orientamento contrario, anche tra i giudici della stessa S.C., si è chiesto l'intervento delle Ss.Uu. Fosse chiara la natura del fallimento, la sua stessa fenomenologia fondamentale, che colpisce il patrimonio del debitore per metterlo "nelle mani" del curatore, risulterebbe forse semplice, più semplice, dar soluzione al quesito posto. Ma così non è, assolutamente: il fallimento, lo spossessamento che esso produce, resta uno dei più grandi misteri del diritto moderno italiano.

Pubblicazione legale

Frode e danno al creditore, illecito e responsabilità civile

Scritti in memoria di Rodolfo Sacco

È del resto davvero varia, multiforme, la pratica revocatoria. Anche se le vicende di cui con maggior frequenza ci si occupa nel foro sono catalogabili in pochi elenchi, non più di tre quattro, forse cinque: in quelli più fitti sono iscritti i casi di frode evidente, vicina spesso al falso6; i casi di frode tutt’altro che evidente, a volte davvero sofisticata, in altri piuttosto corti, nei tribunali almeno di provincia; in uno solo, fondamentalmente, i casi in cui al terzo – revoca o non revoca – non si può rimproverare nulla, o poco e niente; elenco quest’ultimo che si allungherebbe di molto vi si iscrivessero i ruoli aperti dietro iniziativa dei curatori fallimentari (...) Ampio e diversificato lo scenario, ciononostante, vi è chi afferma la essenziale liceità dell’atto in frode al creditore. Questa la tesi che muove dal postulato, invero discutibile, che la revocatoria non abbia natura e/od effetto sanzionatorio. Che, in altri termini, la reazione dell’ordinamento (...) mai, in nessun caso, implichi riprovazione. Opinato invero che senza l’obbligazione od altra norma primaria, impositiva di uno specifico obbligo di protezione, l’attività giuridica sia libera, in certi limiti s’intende (questo lo si deve per forza concedere), e che, producesse questa la lesione del diritto altrui, ecco, la tal lesione sarebbe giusta. O, meglio, non ingiusta. Ma vi è anche chi, al contrario, afferma la illiceità dell’atto revocato, se non essenziale, quando almeno la frode sia la giustificazione obiettiva (...) dell’atto.

Pubblicazione legale

Causazione

Digesto discipline privatistiche. Sezione civile. Agg. V

Causazione, da un punto di vista naturalistico, sembra concetto piuttosto semplice, di intuitiva evidenza. Ma solo quando sia osservabile la concatenazione quasi meccanica dei fenomeni. Ed è ciò che avviene in relazione ai fenomeni fisici più elementari. Quando invece si abbia a che fare con fenomeni più complessi od astratti, le cose si complicano notevolmente. Dall’angolo prospettico del diritto si può intanto dire che la causazione, ovvero la relazione di causa ed effetto corrente tra due fenomeni succedutisi nel tempo [se A allora B], diviene rilevante tutte le volte che la fattispecie delineata normativamente presupponga il cagionamento, la produzione, ecc., o la causazione appunto, di una situazione si direbbe finale (B). E che ciò che alle volte non può non sembrare assurdo al naturalista, o al medico legale, e allo scienziato in genere, appare invece quasi banale al giurista, in quanto questi intende — e si riferisce alla causazione rilevante per il diritto. Infatti, «il concetto di “causalità” (...) muta al variare del punto di vista di volta in volta prescelto da chi ha interesse ad accertare rapporti di causa ed effetto tra determinati fenomeni», e dunque il punto di vista dell’interprete e operatore del diritto condiziona l’analisi della causazione al punto di imprimere su di essa i tratti del giudizio di responsabilità [o della soluzione del diverso conflitto di interessi in cui si sostanzia l’operazione giudiziale, e prima ancora giuridica, ed anche economica].

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Lo studio

Riccardo Riccò
Via Guido Da Castello 29
Reggio Emilia (RE)

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