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Avvocato Gian Paolo Schettino a Napoli

Gian Paolo Schettino

Avvocato Penalista a Napoli e Milano - Patrocinante in Cassazione

Informazioni generali

Avvocato Penalista dal 1996, abilitato al Patrocinio in Cassazione dal 2008. Le sedi del mio Studio Legale sono a Napoli ed a Milano. Negli anni ho maturato esperienza in vari settori del diritto penale ed in relazione a varie tipologie di delitti: di criminalità organizzata, stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona, sessuali, societari, fallimentari. Ho conseguito altresì competenza nei procedimenti innanzi ai Tribunali di Sorveglianza, in quelli di esecuzione della pena, di applicazione di misure di prevenzione e di emissione ed esecuzione del MAE. Patrocino nei Ricorsi ordinari e straordinari per Cassazione.

Esperienza


Diritto penale

Rispetto a quando ho intrapreso la professione forense il ruolo dell'Avvocato Penalista si è profondamente modificato in quanto sempre maggiore è la preparazione tecnico-giuridica richiesta laddove forse in passato veniva richiesta una maggiore capacità persuasiva ed oratoria. In quest'ottica ho ritenuto sempre essenziale privilegiare l'approfondimento delle questioni procedurali e lo studio analitico degli atti processuali in quanto ritengo che una buona difesa non possa prescindere da questi due aspetti che vanno comunque accompagnati dalla capacità di farsi comprendere ed ascoltare sia dai Giudici che dai propri assistiti.


Violenza

Ho assistito più volte imputati di violenza sessuale. La difficoltà nella difesa in tali tipologie di processi deriva soprattutto dalle modalità con le quali i reati di violenza sessuale vengono perpetrati. Trattandosi di reati che, nella maggior parte dei casi, non avvengono in presenza di testimoni ma si consumano in contesti ove sono presenti solo la vittima ed il presunto aggressore, la prova a carico dell'imputato è rappresentata quasi esclusivamente dalla narrazione della persona offesa che, se precisa e credibile, rende difficoltoso dimostrare l'estraneità e la non colpevolezza dell'imputato.


Stalking e molestie

I procedimenti per stalking e molestie personali sono aumentati in misura esponenziale negli ultimi anni. Alla luce dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori) avvenuta nel 2009, sono punite dal legislatore una serie di condotte minacciose o moleste, purché reiterate, idonee a cagionare in chi le subisce un grave stato di ansia o di paura. In questi casi può essere utile per la difesa dimostrare che la denuncia per stalking spesso è strumentale ed è finalizzata a vendicarsi rispetto a condotte che hanno determinato sofferenza emotiva ma che non sono penalmente rilevanti (tradimenti etc.).


Altre categorie

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Cassazione.



Credenziali

Caso legale seguito

Componente del collegio sindacale indagato per concorso in bancarotta fraudolenta: procedimento archiviato

2018/2019 - PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MILANO

Un componente del collegio sindacale di una società a responsabilità dichiarata fallita viene indagato, in concorso con l'amministratore, per il reato di bancarotta fraudolenta, per non aver impedito l'omessa tenuta delle scritture contabili e, nello specifico, la mancata redazione dei bilanci nelle annualità antecedenti la dichiarazione di fallimento della società. Abbiamo chiesto che il nostro assistito fosse sottoposto ad interrogatorio da parte del PM e, in quella sede, abbiamo chiarito che l'indagato, nella sua qualità di componente sindacale, aveva più volte sollecitato l'amministratore ad una corretta tenuta delle scritture contabili nonché alla redazione del bilancio da sottoporre ad approvazione dall'assemblea dei soci e che, nonostante le sollecitazioni del collegio sindacale, l'amministratore era rimasto inerte e non vi aveva dato seguito per cui gli inviti a provvedere erano stati reiterati ma senza successo alcuno. Abbiamo poi incaricato un esperto di diritto societario di redigere una consulenza in merito alle comunicazioni intercorse tra il collegio sindacale e l'amministratore e di rilasciare un parere giuridico sulla effettività dei poteri spettanti al collegio sindacale in caso di inerzia dell'amministratore. Ottenuta la consulenza abbiamo redatto una memoria difensiva indirizzata al PM ed abbiamo evidenziato la carenza di dolo, sia diretto che eventuale, nella condotta del nostro assistito e la mancanza del nesso di causalità tra condotta dei sindaci e la omessa conservazione delle scritture contabili. Il PM ha chiesto l'archiviazione del procedimento ed il GIP ha provveduto in conformità.

Caso legale seguito

Arrestato con l’accusa di essere stato il mandante di omicidio di stampo camorristico: assolto per non aver commesso il fatto

2009/2010 Tribunale di Napoli

Il nostro assistito fu colpito da ordinanza di custodia cautelare per un omicidio maturato ed eseguito durante una guerra tra clan camorristici. Il quadro indiziario era rappresentato dalle dichiarazioni di 4 collaboratori di giustizia che lo accusavano di essere stato uno dei soggetti che deliberarono l’omicidio e di essere stato presente sul luogo quando la vittima fu ammazzata. Avverso l’ordinanza di custodia cautelare abbiamo proposto ricorso al Tribunale del Riesame ed abbiamo dimostrato, all’esito di indagini difensive da noi effettuate, che quando fu deciso ed eseguito l’omicidio il nostro assistito era detenuto in carcere e quindi non aveva potuto partecipare alla riunione in cui l’omicidio fu deliberato né aveva potuto essere presente alla esecuzione dell’omicidio stesso. Accogliendo le nostre argomentazioni il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che incolpavano il nostro assistito non risultavano attendibili avendo essi accusato un soggetto che, in quanto detenuto, non aveva potuto prendere parte all’omicidio. Il PM, ritenendo che l’accusa fosse fondata, ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato e, all'esito del rito abbreviato, ha chiesto che il nostro assistito fosse condannato alla pena di anni 30 di reclusione. Nel corso della nostra arringa abbiamo ribadito l’impossibilità per l’imputato di aver partecipato alla riunione in cui fu deciso l’omicidio stante il suo stato di detenzione in carcere. Il GIP ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.

Caso legale seguito

COLD CASE - Condannato in primo grado per omicidio commesso 43 anni fa assolto nel giudizio di appello

2018/2023 - GIP TRIBUNALE NAPOLI - CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI

Il nostro assistito viene tratto a giudizio e condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni 16 di reclusione per un omicidio avvenuto nel 1979 e maturato nell'ambito di una faida di camorra determinata da contrasti di natura familiare e dall'appartenenza dei protagonisti ad opposte fazioni della criminalità organizzata. Gli elementi di prova a carico dell'imputato erano costituiti dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che riferivano di aver partecipato alle riunioni nel corso delle quali era stato deciso e pianificato l'omicidio alla cui esecuzione materiale l'imputato aveva anche partecipato personalmente. In particolare 3 fratelli, appartenenti ad una nota famiglia camorristica napoletana, divenuti collaboratori di giustizia, accusavano l'imputato di aver chiesto ed ottenuto la loro collaborazione ai fini dell'esecuzione dell'azione omicidiaria, di essersi posto alla testa del commando omicida e di essere stato uno dei soggetti che esplosero i colpi di arma da fuoco nei confronti della vittima e delle altre persone ferite nel corso dell'azione. Nel giudizio di appello abbiamo evidenziato che le dichiarazioni dei 3 fratelli che accusavano il nostro assistito erano prive di attendibilità intrinseca in quanto provenienti da soggetti che nutrivano astio e rancore nei confronti dell'imputato e che comunque esse non si riscontravano vicendevolmente in quanto differivano su elementi essenziali e determinanti della vicenda omicidiaria. La Corte di Assise di Appello ha condiviso le argomentazioni difensive ed ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto.

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