Avvocato Daniele Cinti a Jesi

Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia

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Gli amministratori di sostegno nell’emergenza Coronavirus

Scritto da: Daniele Cinti - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Gli amministratori di sostegno nell’emergenza Coronavirus

Molti avvocati svolgono anche la funzione di amministratore di sostegno in favore di persone che si trovano in condizioni di disagio economico, fisico, mentale e sociale, le quali molto spesso sono trascurate, o peggio a volte quasi plagiate, dai loro stessi familiari.

Per questi motivi il Giudice Tutelare nomina un soggetto estraneo al nucleo familiare, un avvocato, affinché si occupi della gestione ordinaria della persona in difficoltà.

L’amministratore di sostegno è il riferimento per molte persone sole e nell’incapacità di spostarsi, perché anziane o disabili, che dipendono dal supporto dell’amministratore stesso il quale si reca periodicamente a domicilio per dare i mezzi di sussistenza alla persona e per verificarne lo stato morale e fisico.

Tale attività però adesso è resa molto più difficoltosa, e soprattutto pericolosa, dalla pandemia di COVID-19 che rende complicate anche le cose più normali. La semplice visita al domicilio della persona amministrata diventa un rischio di contagio vista la difficoltà nel mantenere le distanze di sicurezza in ambienti spesso ristretti.

Ci si trova quindi di fronte ad un dualismo, uno scontro tra diritti e doveri anche costituzionalmente garantiti, poiché da un lato si deve di eseguire l’incarico e provvedere al sostentamento delle persone in stato di bisogno ma, dall’altro, è anche necessario tutelare il diritto alla salute di tutti (amministrati ed amministratori) che in questi contesti è minacciato.

Il carattere di necessità che riveste la figura dell’amministratore di sostegno non soggiace ai divieti di spostamento previsti dai D.P.C.M. del 8 marzo 2020 e del 11 marzo 2020 ma il problema resta, poiché tali attività non sempre possono essere eseguite in sicurezza e con le dovute precauzioni rispetto alla grave emergenza sanitaria.

Per informazioni più dettagliate si prega di contattarci.

Avv. Daniele Cinti

03/04/2020 - riproduzione riservata.


Avv. Daniele Cinti - Avvocato penalista, civilista e della famiglia

L'Avv. Daniele Cinti opera nei settori civile e penale seguendo prevalentemente controversie inerenti separazioni, divorzi e disciplina dei figli; inoltre ha maturato una esperienza pluriennale nelle amministrazioni di sostegno. Svolge assistenza e la difesa tecnica nei processi penali, dalla fase delle indagini preliminari, incluso l’eventuale svolgimento di indagini difensive e consulenze tecniche in collaborazione con esperti del settore, fino alla definizione del processo avanti alle competenti Autorità Giudiziarie. Abilitato al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e diritto penale.




Daniele Cinti

Esperienza


Diritto di famiglia

La mia propensione per il diritto di famiglia si esprime attraverso una numerosa casistica di separazioni, divorzi ed unioni che ho trattatto in questi anni. Ogni volta che un rapporto coniugale o di convivenza termina, consiglio sempre ai clienti di tutelare gli interessi dei figli, se ci sono, prospettando quelle soluzioni che ritengo più adatte al caso e possibilmente non conflittuali, proprio nell'interesse primario dei figli stessi.


Separazione

Ho accumulato esperienza in numerose questioni inerenti la discplina delle condizioni di separazione. In particolare ho cercato di perseguire le soluzioni meno onerose e più eque per le parti, soprattutto in presenza di figli minori discplinandone l'affido condiviso.


Divorzio

Negli anni di esperienza in questo settore ho acquisito una notevole capacità nell'ottenere le soluzioni più veloci e favorevoli per i miei assistiti privilegiando il dialogo con le controparti. Anche la fase del divorzio va affrontata con la massima attenzione, poiché potrebbe far riaccendere vecchie questioni solo sopite con la separazione dei coniugi.


Altre categorie:

Incapacità giuridica, Diritto penale, Stalking e molestie, Diritto civile, Risarcimento danni, Recupero crediti, Violenza, Incidenti stradali, Gratuito patrocinio, Unioni civili, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto immobiliare, Mediazione, Negoziazione assistita, Matrimonio, Domiciliazioni, Eredità e successioni.



Referenze

Sentenza giudiziaria

In caso di incidente stradale causato dall'indagato la particolare tenuità del fatto può escludere il reato di lesioni stradali

Sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ancona

Nell'allegata Sentenza la mia assistita era indagata ai sensi dell'art. 590 bis c.p. - lesioni stradali - ma, anche facendo proprie le considerazioni del sottoscritto difensore nelle proprie memorie, il G.I.P. di Ancona archiviava il procedimento a carico della mia assistita vista la dinamica dei fatti che escludeva qualsivoglia responsabilità penale.

Caso legale seguito

L'equivoco sul figlio naturale

Tribunale di Ancona - anno 2019

Molto spesso accade che il genitore, quasi sempre l'uomo, di un figlio nato al di fuori del matrimonio pensi che quest'ultimo, in mancanza di un matrimonio, non abbia gli stessi diritti. Nulla di più errato! In un caso che ho seguito patricinando la madre, la quale richedeva il contributo in favore del figlio "naturale" nato da una convivenza poi terminata, il Giudice di Ancona ha disposto che il padre dovesse corrispondere € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento anche se il padre era disoccupato. Ciò fa chiaramente comprendere quale sia il bene da tutelare sempre e comunque ovvero i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio. Questo equivoco, dettato dalla ignoranza, purtroppo è più comune di quanto si pensi e molti padri lo comprendono solo con un provvedimento del Giudice.

Pubblicazione legale

Interventi edilizi - la sanatoria estingue il reato penale

Pubblicato su IUSTLAB

L’art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall' articolo 16 . Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso”. Nel caso affrontato in studio si sono recati moglie e marito, proprietari di un immobile, che si vedevano imputati per alcuni presunti reati edilizi, peraltro di natura pressoché irrilevante. Questi signori negli anni antecedenti avevano regolarmente pagato gli oneri edilizi al Comune e dunque sanato le difformità in pendenza di CILA e, soprattutto, ben prima dell’avvio dell’azione penale. Nonostante ciò, e sebbene questa difesa evidenziasse, mediante le proprie memorie difensive, la necessità di archiviare il procedimento penale, i signori in questione venivano comunque citati in giudizio per tali asseriti “abusi edilizi”. Ebbene, all’esito del procedimento dibattimentale dinanzi il Tribunale Penale Monocratico di Ancona (n.2232/19 R.G.N.R.), il Giudice non ha potuto far altro che prendere atto della antecedente sanatoria e di quanto questa difesa aveva sempre sostenuto. L’esito è stato ampiamente positivo per i clienti che sono stati assolti con formula piena ma l’intero processo penale poteva (e doveva) essere evitato con una maggiore attenzione da parte degli Organi inquirenti perché, fin dalle indagini, era chiaro che non sussistesse reato in quanto estinto dalla sanatoria avvenuta nella fase amministrativa.

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Lo studio

Daniele Cinti
Corso G. Matteotti N.31
Jesi (AN)

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