L’art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che “Il
rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo
16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera
difforme dal permesso”.
Nel caso affrontato in studio si sono recati moglie e
marito, proprietari di un immobile, che si vedevano imputati per alcuni
presunti reati edilizi, peraltro di natura pressoché irrilevante. Questi
signori negli anni antecedenti avevano regolarmente pagato gli oneri edilizi al
Comune e dunque sanato le difformità in pendenza di CILA e, soprattutto, ben prima
dell’avvio dell’azione penale.
Nonostante ciò, e sebbene questa difesa evidenziasse, mediante
le proprie memorie difensive, la necessità di archiviare il procedimento penale,
i signori in questione venivano comunque citati in giudizio per tali asseriti
“abusi edilizi”.
Ebbene, all’esito del procedimento dibattimentale
dinanzi il Tribunale Penale Monocratico di Ancona (n.2232/19 R.G.N.R.), il
Giudice non ha potuto far altro che prendere atto della antecedente sanatoria e
di quanto questa difesa aveva sempre sostenuto.
L’esito è stato ampiamente positivo per i clienti che
sono stati assolti con formula piena ma l’intero processo penale poteva (e
doveva) essere evitato con una maggiore attenzione da parte degli Organi
inquirenti perché, fin dalle indagini, era chiaro che non sussistesse reato in
quanto estinto dalla sanatoria avvenuta nella fase amministrativa.
L'Avv. Daniele Cinti opera nei settori civile e penale seguendo prevalentemente controversie inerenti separazioni, divorzi e disciplina dei figli; inoltre ha maturato una esperienza pluriennale nelle amministrazioni di sostegno. Svolge assistenza e la difesa tecnica nei processi penali, dalla fase delle indagini preliminari, incluso l’eventuale svolgimento di indagini difensive e consulenze tecniche in collaborazione con esperti del settore, fino alla definizione del processo avanti alle competenti Autorità Giudiziarie. Abilitato al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e diritto penale.
La mia propensione per il diritto di famiglia si esprime attraverso una numerosa casistica di separazioni, divorzi ed unioni che ho trattatto in questi anni. Ogni volta che un rapporto coniugale o di convivenza termina, consiglio sempre ai clienti di tutelare gli interessi dei figli, se ci sono, prospettando quelle soluzioni che ritengo più adatte al caso e possibilmente non conflittuali, proprio nell'interesse primario dei figli stessi.
Ho accumulato esperienza in numerose questioni inerenti la discplina delle condizioni di separazione. In particolare ho cercato di perseguire le soluzioni meno onerose e più eque per le parti, soprattutto in presenza di figli minori discplinandone l'affido condiviso.
Negli anni di esperienza in questo settore ho acquisito una notevole capacità nell'ottenere le soluzioni più veloci e favorevoli per i miei assistiti privilegiando il dialogo con le controparti. Anche la fase del divorzio va affrontata con la massima attenzione, poiché potrebbe far riaccendere vecchie questioni solo sopite con la separazione dei coniugi.
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Daniele Cinti
Corso G. Matteotti N.31
Jesi (AN)
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